Bankitalia: riservatezza e incostituzionalita'
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Le problematiche, data la rilevanza di poteri e funzioni attribuite alla Banca d’Italia, derivano da due ordini di ragioni. La prima è data dalla natura privatistica dei suoi partecipanti al capitale. La seconda, e più importante, è data dalla coincidenza tra gli azionisti e l’organo che riassume su di sé tanti rilevanti poteri di indirizzo e di controllo, in altre parole la completa identità del soggetto controllore con il controllato.
Questa seconda ragione di grave discrasia appare ancora più grave quando si pensi che l’azione della Banca d’Italia incide sull’interesse pubblico per i riflessi sia sui cittadini e le imprese, che sui soggetti pubblici, come vedremo. Un elemento che ha suscitato più di una perplessità, e in un certo senso lega le due citate discrasie, è il segreto bancario (1), qui inteso come segreto d’ufficio. Sostanzialmente l’art. 7 T.U.B. ha mantenuto la stessa struttura dell’art. 10 legge bancaria del 1936 (regime fascista).
Il comma I dispone il segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni su «tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dalla Banca d’Italia in ragione della sua attività di vigilanza» ed il comma II: «I dipendenti della Banca d’Italia, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali e hanno l’obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano veste di reati». Il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333 ha lievemente mitigato il segreto d’ufficio aggiungendo: «Il segreto non può essere opposto all’autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente».
Rimane il fatto che la Magistratura non può venire a conoscenza di una notizia di reato, emersa da un’attività ispettiva, se il Governatore non decide di comunicargliela (2). Restano attuali alcuni antichi rilievi. «Pare che questa sia una deroga al principio generale sancito dall’art. 361 C.p., in virtù del quale il pubblico ufficiale, che nell’esercizio o a causa delle sue funzioni viene a conoscenza di un fatto costituente reato, ha l’obbligo di denunziarlo senza ritardo all’autorità giudiziaria» (3). La dottrina e la giurisprudenza sembrano assegnare all’autorità superiore, il Governatore, il diritto ad un vaglio preventivo della notitia criminis e quindi un diritto di veto. Da questo punto di vista «non può passare inosservato il profilo di incostituzionalità della norma di legge in questione. Come si sa, il Pubblico Ministero promuove ed esercita l’azione penale (…) se viene a conoscenza di fatti configurabili come reato. È questo un obbligo, non un potere discrezionale (art. 112 della Costituzione)» (4). Quando si riflette che il controllore è in rilevante misura espressione del controllato queste analisi sono ancora più pregnanti.
Non dimentichiamo che l’art. 97 Cost. prescrive che i pubblici uffici debbano essere organizzati in modo che siano assicurati il buon funzionamento e l’imparzialità della Pubblica Amministrazione. Da quanto sinora emerso non sembra che tali requisiti siano garantiti. Al contrario, il sistema creditizio si configura come autoreferenziale e tendente a sottrarsi alla giurisdizione. Ciò che non appare essere in sintonia, tra l’altro, con la Convenzione dei diritti dell’uomo (legge 4 agosto 1955 n. 848). Se questi rilievi sono particolarmente cogenti, ad esempio per ciò che riguarda il rispetto della normativa sull’usura introdotta dalla legge n. 108/96; particolare significato assume l’atteggiamento della Banca d’Italia al cospetto delle norme a difesa della concorrenza contenute negli artt. 81 e 82 (ex 85 e 86) del Trattato istitutivo la Comunità Economica Europea, ratificato con legge del 14 ottobre 1957, n. 1203.
Atteggiamento che è ben sintetizzato dalla seguente affermazione su come la vigilanza intenda applicare le norme comunitarie della concorrenza: «Quando le disposizioni di accordi con i quali si disciplinano saggi di interesse, provvigioni ecc., sono riconosciute da organi dello Stato (la Banca d’Italia, N.d.A.) ai quali compete la disciplina del credito, esse non possono essere considerate alla stessa stregua delle intese limitatrici della concorrenza» (5).
In realtà, sono sempre state identificate tre categorie di limitazioni alla concorrenza bancaria: le leggi, gli accordi e le consuetudini che, in quanto tali, si pongono in contrasto con la lettera e lo spirito del Trattato CE (6). Ciò non ha impedito agli accordi ABI di essere rinnovati annualmente sotto i dichiarati auspici della Banca d’Italia.
La dottrina più accorta ha da tempo rilevato che «nel mercato bancario la concorrenza opera in una zona fortemente residuale» (7), tale situazione è stata considerata il frutto del forte controllo amministrativo della Vigilanza esercitato dalla Banca d’Italia e della tendenza delle Banche a stipulare accordi interbancari anche oltre le intenzioni della Vigilanza (8) di cui, tuttavia, non si conoscono interventi o censure per tali supposti debordi. Interventi che avrebbero doverosamente aver avuto luogo, visti i precetti contenuti negli artt. 2595 e 2596 C.c., per di più potenziati dalle successive norme del Trattato CE.
Una volta constatato che la legge n. 287/90 non escludeva il settore bancario (9) dall’ambito d’applicazione delle disposizioni in materia antitrust, in dottrina si è reclamata la necessità di non mescolare alle politiche monetarie, bancarie e di vigilanza gli obiettivi della concorrenza (10). Si è rilevato che «le autorità di vigilanza hanno mostrato, storicamente, di essere più orientate ad assicurare i benefici della regolamentazione prudenziale che a garantire i (…) benefici dovuti alla disciplina anticoncorrenziali» (11). Tale conflitto di funzioni si è manifestato allorquando la concorrenzialità del mercato è stata sacrificata a vantaggio del mantenimento sul mercato di una Banca prossima al fallimento (12) ed in numerose altre occasioni in cui la Banca d’Italia, Autorità di vigilanza, ha assunto decisioni diverse, e più benevoli, da quelle prospettate dall’Autorità garante (AGCM) (13). Dal conflitto di funzioni derivano i numerosi auspici di modifica dell’art. 20 legge n. 287/90 (14). Curiosamente in dottrina non è affrontata, o lo è in misura del tutto marginale, la cruciale questione del conflitto d’interesse che, come abbiamo visto, è insita nella struttura proprietaria ed organizzativa della Banca d’Italia e la rende espressione essa stessa dei soggetti che controlla.
Da questo punto di vista occorre considerare, oltre all’art. 97 Cost., il combinato disposto dell'art. 3 (ex art. 3) del Trattato CE: «1. Ai fini dell'art. 2, l'azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal seguente trattato: (...) g) un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno» e degli artt. 5 (15) (ex art. 3B) e 10 (ex art. 5). Non pare che l'art. 20 della legge n. 287/90 sia in piena armonia con tali disposizioni. Specie richiamando l'art. 10: «Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato...», il contrasto appare pieno e palese se si riflette che le norme antitrust sono norme imperative che esigono, per la loro applicazione, l’intervento di un soggetto terzo quale la Banca d’Italia non è. Esse, evidentemente, non hanno la fisionomia di un codice di autoregolamentazione autogestito.
Conseguenze dei conflitti d’interesse
Tornando alle origini del cartello bancario, «le Banche italiane si resero conto delle necessità di frenare la concorrenza reciproca, con la conseguente tendenza a concedere alla clientela condizioni giudicate eccessivamente onerose, sin dagli anni successivi alla guerra del 1915-1918 che videro una sfrenata corsa all’incetta del risparmio» (16). Schematizzando, vi sono due modi di ottenere il risultato di una “sana e prudente gestione” della Banca: incrementando l’efficienza (17) oppure sopprimendo la concorrenza. «Dalla storia dei cartelli (…) emerge chiaramente che la regolamentazione della concorrenza è stata sempre vista dalle Banche (e spesso quindi anche dai governi) come un valido strumento difensivo da manovrare in prima persona o attraverso i pubblici poteri, ma comunque all’unico fine di conservare la propria privilegiata potenzialità di profitto» (18). Da questo punto di vista, la stabilità del sistema bancario è «l’effetto dell’efficienza del sistema produttivo, che per particolari ragioni di ordine economico e politico ha consentito, dopo la fine della seconda guerra mondiale, la ricostruzione e lo sviluppo del nostro paese (ciò significa […] che l’efficienza del sistema bancario sarebbe stata soprattutto l’effetto - e non soltanto causa, in conseguenza di una incisiva allocazione di risorse - dell’efficienza del sistema industriale)» (19).
Le limitazioni alla concorrenza avvengono sia agendo sulla disciplina dell’impresa che su quella del mercato. Il rilascio dell’autorizzazione a svolgere l’attività bancaria è per lungo tempo assolutamente discrezionale e priva di controllo giurisdizionale (20). «L’autorizzazione discrezionale rivestiva un ruolo centrale nella regolamentazione dell’impresa bancaria: non solo nella fase della sua costituzione ma anche nella fase della sua gestione, in quanto, dopo la sua costituzione occorreva un’altra autorizzazione perché l’impresa potesse dare inizio all’attività bancaria; e soprattutto in quanto l’autorizzazione occorreva anche per delimitarne le dimensioni successive, e ne definiva l’ambito di operatività (…) Dopo la costituzione, si aveva anche un controllo amministrativo sulla regolarità della gestione (…) In definitiva, la disciplina bancaria aveva caratteristiche oligopolistiche, di tutela del profitto, per assicurare la stabilità del sistema» (21). La logica oligopolistica, lungi dall’essere alle nostre spalle, tuttavia è di pregnante attualità. Pur con tutte le cautele diplomatiche del caso si rileva autorevolmente: «…le imprese meno efficienti, per inadeguatezze patrimoniali ed organizzative, non appaiono più in grado di rimanere nel mercato. Per evitarne la liquidazione, la Banca d’Italia agevola le soluzioni concentrative. Alla lunga - se non mercato non intervengono banche comunitarie, e per la difficoltà di stimolare l’ingresso di banche di nuova costituzione (…) - vi può essere il rischio che nel settore (…) si vengano a concentrare un numero ridotto di imprese di grandi dimensioni: e può venire difficile alla stessa Banca d’Italia, nella veste di autorità antitrust, evitare, (…) che all’antico oligopolio di diritto si venga a sostituire un oligopolio di fatto» (22).
Le norme sulla concorrenza, introdotte con il Trattato CE, stabiliscono un limite alla libertà contrattuale frenando gli accordi anticompetitivi tra imprese. Siffatte limitazioni riverberano i loro effetti sia orizzontalmente che verticalmente, sulla clientela (23). «Le quattro principali Banche anonime raggiunsero un accordo allo scopo di eliminare l’ostilità sorta tra di loro (…) tale accordo rimase segreto per il fatto che lo scopo reale non stava tanto nel creare relazioni pacifiche tra le Banche quanto nell’eliminare ogni concorrenza tra di esse, concorrenza di cui avrebbe potuto trarre vantaggio il pubblico» (24). Visto che la clientela delle Banche è costituita sia da privati che da enti pubblici, il “pubblico” di cui si parla ha un’accezione ampia.
Un’indagine recente ci dà una misura indiretta del peso degli interessi sulla nostra economia. Secondo questo studio il nostro Paese, pur avendo dimezzato, negli anni ’90, la spesa per interessi dal 13% del PIL al 6,3%, questa rimane doppia rispetto agli altri Paesi europei. Tale maggior dispendio di risorse si traduce in un esborso pari al 3% del PIL (25). Per dare un’idea, seppur imprecisa, della dimensione dell’aggravio occorre considerare che nella valutazione appena riportata sono esclusi gli interessi pagati dai privati al sistema creditizio per cui, ad occhio e croce, l’esborso complessivo pubblico e privato per interessi dovrebbe superare, si presume, notevolmente il 3% del PIL.
Gli effetti degli accordi di cartello si fanno sentire oggi nelle due forme più usate di credito: il conto corrente ed il mutuo. Nel primo agiscono, come abbiamo accennato, meccanismi moltiplicativi quali la capitalizzazione trimestrale degli interessi, della commissione sul massimo scoperto e le valute. Sono questi i congegni contabili previsti dalle norme uniformemente inserite nei contratti di adesione. Inoltre, sul costo del credito agisce un’elevata aliquota nominale degli interessi, rispetto al TUS, e delle commissioni. Aliquota che è stata incrementata sincronicamente dalle Banche, come si può rilevare dall’andamento dei tassi medi rilevati trimestralmente ai sensi della legge sull’usura. Lo spread (v. Tabella 4 e Figura 3) degli interessi nominali praticati alla clientela rispetto al TUS è molto maggiore oggi che negli anni trenta o cinquanta, quando è, abbiamo visto, pari al 2-3% al massimo.
Tabella 4 Figura 3
La Figura3 rappresenta l’andamento del differenziale tra il Tasso Ufficiale di Sconto (ora chiamato Tasso di Riferimento) e il Tasso Effettivo Globale Medio per le aperture di credito in conto corrente superiori a € 5.000 pubblicato trimestralmente dal Ministero del tesoro ai sensi della legge n. 108/96 elencati nella Tabella 4. I TEGM pubblicati risultano dalla media dei TEGM dichiarati da ogni singola Banca. Il dato è interessante poiché tutti i migliori testi di tecnica bancaria ci riportano, sino agli anni ’50, che lo spread massimo per le aperture di credito in conto corrente rispetto al TUS è di tre punti al massimo. Da questa rilevazione risulta che dal 31 marzo 1997, epoca della prima pubblicazione dei TEGM, ad oggi lo spread minimo è di 5,03 punti percentuali e quello massimo di 8,07 punti.
Per ciò che riguarda i mutui, invece, sebbene la legge preveda l’applicazione degli interessi semplici, il cartello bancario, al quale si adeguano anche le cosiddette finanziarie, offre solo piani di ammortamento ad interesse composto. Per ciò che attiene alla struttura portante dei contratti di conto corrente (capitalizzazioni trimestrali, valute, e commissione sul massimo scoperto) e di mutuo (ammortamento ad interessi composti), di conseguenza, si può parlare di scambi senza accordo (26), «ove in realtà l’accordo non c’è, perché una delle parti non può parlare» (27). Non è possibile, infatti, reperire sul mercato offerte di contratto a condizioni diverse. «Al riguardo, conviene premettere che da circa cinquanta anni, l’Associazione Bancaria Italiana ha predisposto i modelli contrattuali più diffusi per la loro applicabilità nei confronti della clientela; modelli con aspetti anche vessatori (…) in coerenza e per il rafforzamento del carattere oligopolistico del settore (…) non contrastati dalla Banca d’Italia (…) perché ritenuti congrui alla stabilità del sistema. Modelli solitamente ignoti alla clientela minuta nel momento della conclusione dei contratti, ai quali era costretta a prestare adesione» (28).
Premesso che in mano al sistema bancario vi sono rilevanti e cruciali attività economiche - oltre all’intermediazione del credito, infatti, esse svolgono quella dell’intermediazione all’investimento, latrice anch’essa di frequenti conflitti d’interesse, e ad esse fanno capo le esattorie (29)- occorre chiedersi se la posizione dominante nel mercato abbia influenza sia sulla genesi delle leggi che sulla loro applicazione.
Al riguardo non mancano né la letteratura né, purtroppo negativi, gli esempi concreti.
È stato osservato che se una particolare condotta o una data legge comportano la perdita di un euro a mille persone ed un guadagno di mille euro ad una sola, quest’ultima si prodigherà in mille sforzi per protrarre quel comportamento o per ottenere la promulgazione di quella legge di gran lunga superiori all’impegno che ciascuno dei mille sarebbe disposto a sostenere per evitare la lieve perdita derivante. Accade così che il soggetto sul quale si concentrano i vantaggi si procuri tutti i mezzi per riuscire nel suo intento (30).
Nelle analisi che si mostrano scettiche sull’efficacia delle misure legislative atte a contenere il potere contrattuale del contraente forte o a risolvere crisi di mercato (31) la questione bancaria italiana è citata a paradigma: «Ma anche se queste leggi non fossero inutili in se stesse quale mai potrebbe essere il loro uso finché il Governo si presta ad essere il primo ad infrangerle non appena ricattato da una banda di malfattori o da un gruppo di finanzieri ribaldi?» (32). Il giurista americano Mark Roe è di analogo parere sull’efficacia delle leggi a contrastare da sole gli abusi delle concentrazioni economiche dominanti (33). La strada sembrerebbe essere, piuttosto, l’eliminazione o la riduzione dei conflitti d’interesse.
Altre analisi focalizzano l’attenzione sulle istituzioni deputate a svolgere un compito rilevante nel governo dell’economia, quali le Banche centrali. «In the United State and in many other countries, people question the degree of central bank independence, often citing the need to better insulate central bankers from pressure to serve either political motives of government officials or the financial interests of private individuals and organizations» (34). Il problema si pone in quanto si affida ad un gruppo di uomini il compito di imporre misure, quali il livello del costo del denaro attraverso il TUS, che influenzano profondamente la vita di milioni di persone ed è «antithetical to democracy when some of them, the regional Federal Reserve Bank presidents who serve on Federal Open Market Committee, are appointed by boards of directors who are largely elected by bankers, not citizens» (35).
A maggior ragione tale questione si pone nel nostro caso consistente nel fatto che la Banca d’Italia, nelle cui mani si racchiude una concentrazione di poteri elevatissima, è diretta da coloro che sono nominati esclusivamente dai banchieri e non è sottoposta ad alcuna forma di controllo. Il conflitto d’interesse poi si ingigantisce a causa dell’ingresso delle grandi imprese (36) nel capitale azionario delle maggiori Banche italiane (37) le quali, a loro volta, partecipano al capitale azionario di altre grandi imprese, generando quel corto circuito verificatosi nell’epoca delle grandi crisi bancarie, e dagli effetti ancora più perversi, così acutamente analizzato da Pietro Grifone.
Il recente caso Parmalat, solo per fare un esempio, suggerisce che quando le imprese siedono nei consigli d’amministrazione delle Banche possono ottenere finanziamenti a condizioni di favore sia in relazione al loro prezzo che, soprattutto, alla valutazione del fattore di rischio necessaria per conseguirli. Tale posizione delle imprese nell’amministrazione delle Banche estende la sua influenza ed i suoi effetti sui meccanismi delle emissioni dei titoli, sul loro collocamento e, in particolar modo, sui loro controllori stante i legami con i controllati.
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(1) «L’Istituto del segreto bancario è il perno intorno al quale ruota l’intero sistema (…) la stampa ha pubblicato una lettera del Governatore della Banca d’Italia, data 17 gennaio 1964, indirizzata al Presidente della Commissione “antimafia” che sollecitava una collaborazione (…) al fine di appurare la consistenza dei patrimoni mafiosi e il ruolo svolto dalle Banche (…) Ed il Presidente della Commissione si sentì rispondere che la collaborazione sarebbe potuta avvenire entro un limite invalicabile che costituisce uno dei capisaldi della gestione del credito: il segreto bancario. Che i funzionari della Banca d’Italia, nella loro attività ispettiva, sono tenuti a non comunicare all’autorità giudiziaria gli illeciti scoperti. Che possono farlo soltanto su disposizione del Governatore della Banca d’Italia (…) In effetti l’art. 10 legge n.b. attribuisce ai funzionari della Banca d’Italia (Organo di Vigilanza) la qualifica di pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, con l’obbligo di “riferire esclusivamente al Capo dell’Ispettorato tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati” Lo stesso articolo prescrive inoltre che “i funzionari e tutti i dipendenti dell’Ispettorato sono vincolati al segreto d’ufficio”». G. Troisi, Inchiesta sul sistema bancario, Bari, 1970, p. 97 ss., opera citata sia in M. Biscaini Cotula, Il cartello bancario in Italia. Condizioni e norme per le operazioni e i servizidi banca, Bollettino della Banca d’Italia, luglio-dic.1980, Anno 35°, n. 3-4; che in Biscaini, Carosio, Padoa-Schioppa, Tassi attivi e passivi in un sistema bancario oligopolistico, Contributi alla ricerca economica del Servizio Studi Bankitalia, dicembre 1972.
(2) Da questo punto di vista la conoscenza della notizia di reato può provenire accidentalmente solo da fonti esterne al sistema bancario, quali le parti offese dal reato, indagini o sull’indiziato, ecc.
(4) G. Troisi, idem, p. 104, il quale aggiunge: «Nella pratica può verificarsi che il Pubblico Ministero (…) non può di sua iniziativa intervenire al fine di esercitare il potere-dovere dell’azione penale, essendo questa condizionata, come si è visto, alla eventuale “notitia criminis” trasmessa dal Governatore della Banca d’Italia e non direttamente dai funzionari ispettivi (…) Va notato, infine, che con questo sistema si conferisce ad un organo posto al di fuori dell’ordinamento giudiziario il potere di archiviazione che non spetta neppure al Pubblico Ministero, ma soltanto al Giudice Istruttore (oggi al Giudice per le Indagini Preliminari, N.d.A.) su richiesta del primo. E mentre questi ultimi organi sono soggetti, per il mancato esercizio del potere-dovere loro conferito, al controllo del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ed a quello disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, il Governatore della Banca d’Italia è arbitro assoluto ed incontrastato nel suo campo d’azione», p. 105 ss. Mutatis mutandis, l’analisi è di perfetta e cogente attualità.
(6) G. Vitari, Il «cartello bancario»: riflessioni giuridiche su di un tema scarsamente esplorato, Giur. Comm., 1974, I, p. 767 ss.
(8) V. Allegri, Nuove esigenze di trasparenza del rapporto Banca – Impresa nell’ottica della tutela del contraente debole, Banca borsa, 1987, I, p. 39 ss.
(10) L. C. Ubertazzi, Diritto nazionale antitrust ed imprese bancarie, Dir. banca merc. fin., p. 435.
(11) Ghezzi in Ghezzi – Notari, I rapporti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato con le autorità di vigilanza settoriali, Conc. e merc., 1993, p. 205.
(12) G. Rossi, Il conflitto di obiettivi nell’esperienza decisionale delle autorità, Rivista delle società, 1997, p. 265.
(14) Lamandini, La seconda volta del Banco di Sardegna (nuovi spunti in tema di antitrust bancario), Banca borsa, 1999, II, p. 110 e G. Rossi, Op. cit., p. 205 ss.
(15) L’art. 5 del Trattato CE recita: «La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato. Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario. L’azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato».
(21) Idem, p. 758. L’Autore di seguito soggiunge: «…l’efficienza complessiva del sistema bancario, perseguita dalla precedente disciplina oligopolistica, malcelava l’inefficienza, più o meno diffusa, di molte delle singole imprese bancarie nazionali, non stimolate, proprio in mancanza di concorrenza, ad una competitività produttiva di maggiore efficienza: con conseguente carico di costi maggiori, anche di lavoro; con carenze di nuovi prodotti; con spese superflue», p. 759.
(23) Così sentenziava una Corte negli Stati Uniti sull’effetto verticale di intese tra Banche: «If the businessman is denied credit because his banking alternatives has been eliminated by mergers, the whole edifice of an entrepreneurial system is threatened; if the costs of banking services and credit are allowed to become excessive by the absence of competitive pressure, virtually all costs in our credit economy will be affected…», [“Se all’imprenditore è negato il finanziamento in quanto le offerte alternative di credito bancario sono eliminate dai partecipanti al cartello, l’intero edificio del sistema imprenditoriale ne è minacciato; se è consentito ai costi dei servizi bancari di divenire eccessivi a causa dell’assenza di una pressione competitiva, virtualmente tutti i costi nella nostra economia del crediti saranno colpiti” (N.d.T.)], U.S. v. Philadelphia National Bank, 374 U.S. 321, 32 (1963).
(25) V. Visco, La spesa per interessi, vera zavorra per l’Italia, Il Corriere della Sera, 11 gennaio 2003, p. 25.
(29) Cfr. Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952 n. 1141, recante "Costituzione del Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli" Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n.43, recante "Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello stato e di altri enti pubblici" oggetto dei pareri dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato AS161 del 28/01/1999 e AS237 del 24/04/2002 che esprimeva forti perplessità.
(30) V. Pareto, Manuale di economia politica, Roma, 1965, p. 327. Il caso paradigmatico èPerdue v. Crocker National Bank (1985) 38 Cal. 3d 913 , 216 Cal.Rptr. 345; 702 P.2d 503 [S. F. No. 24591. Supreme Court of California. July 18, 1985], nel quale sono state ritenute unconscionable (smisurate)le commissioni per alcuni servizi bancari (la gestione, ad esempio, degli assegni sprovvisti di fondi sufficienti costava $ 0,30 a fronte di un addebito praticato alla clientela di $ 6 pari al 2000% di profitto) in quanto i prezzi indebitamente addebitati alla clientela , sebbene sopportabili da questa, si traducevano in introiti ingentissimi per la banca, in virtù delle migliaia di operazioni similari effettuate giornalmente.
(32) P. Sraffa, Op. cit., p. 238, nel saggio del 1922 sulla crisi bancaria italiana; in G. Rossi, Il conflitto epidemico, cit.
(33) M. Roe, Corporate Law’s limits, HarvardLaw School; European Corporate Governance Institute (ECGI), 16 gennaio2002. Per analogia abbiamo accostato la dominanza sul mercato a quella sulla grande Corporate.
(34) “Negli Stati Uniti e in molte altre nazioni si discute il grado di indipendenza della banca centrale, citando spesso la necessità di meglio isolare i banchieri centrali dalle pressioni esercitate su di essi per servire gli interessi politici dei governanti o gli interessi finanziari di singoli individui o organizzazioni” (N.d.T.), D.A. Levy, Does an Independent Central Bank Violate Democracy?, Bard College, 1995, p. 2
(35) “È antitetica alla democrazia in quanto alcuni di essi, i presidenti regionali della Federal Reserve Bank che siedono nel Federal Reserve Committee, sono nominati dal board dei direttori che è eletto in gran misura dai banchieri, non dai cittadini” (N.d.T.), Idem, p. 3. L’affermazione è effettuata nel seguente contesto analitico. Negli USA vige dal 1978 il Full Employment and Balanced Growth Act, conosciuto anche come Humphrey-Hawkins Act, stabilente che le politiche economiche nazionali devono sforzarsi di perseguire i seguenti obbiettivi: piena occupazione, crescita del reddito reale, crescita equilibrata, bilancio statale in equilibrio, aumento della produttività, miglioramento nella bilancia dei pagamenti e stabilità dei prezzi. L’Autore, citandone altri autorevoli ed analizzando dati macroeconomici, dimostra come l’aumento del TUS comporti la compromissione di tali obiettivi stabiliti per legge e che, di conseguenza, si debba ricorrere a tale misura solo nei casi estremi. L’Autore, evidentemente, ritiene che la Banca centrale talvolta abusi imprudentemente di tale potere, specie analizzando che all’innalzamento del TUS non corrisponde una simmetrica diminuzione dell’inflazione. Infine, l’Autore considera che la Corte Suprema di Giustizia è anche più indipendente del Governatore della Banca centrale ma essa non deve preoccuparsi dei desideri del popolo, piuttosto la sua responsabilità è quella di rappresentare e di proteggere la Costituzione, tra le altre cose, contro la tirannia della maggioranza.
(37) È il caso della Banca di Roma, del Banco di Napoli e del Monte dei Paschi di Siena (attraverso la controllata Centrofinanziaria) che partecipano dal 1991 al capitale della Cragnotti & Partners, socetà controllante il Gruppo Cirio.L. Serafini, E Roma indaga su cinque bancari, Il Sole 24 ore, 24 gennaio 2004.
Nota: Testo tratto dal libro di Gianni Colangelo, Trasparenza, Concorenza e Soglie Usurarie, Simone, 2004, p. 41ss
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