Siamo tutti falliti? Nota a Cass. S.U. 2 dicembre 2010 n. 24418
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La sentenza della Cassazione a Sezioni Unite sulla decorrenza della prescrizione in tema di contratti regolati in conto corrente si uniforma alla univoca dottrina e giurisprudenza precedenti con rilevanti distinguo. Il conto corrente è unitario e non unico, nel senso di indivisibile. L’inesigibilità delle annotazione non è data dall’art. 1823 c.c. ma dall’art. 1843 c.c. Al fine di qualificare se un versamento è solutorio piuttosto che ripristinatorio, stabilisce che la giurisprudenza in campo fallimentare si applica ai rapporti normalmente fisiologici. Tale impostazione innanzitutto ha il difetto di non includere tutte le fattispecie previste dall’art. 1852 c.c. Inoltre ed in concreto, in virtù dei precetti normativi inderogabili che disciplinano la materia, non offre esiti alternativi praticabili rispetto alla dottrina ed alla giurisprudenza ultracentenaria che la precede. La sentenza si pronuncia anche decretando il divieto di qualsiasi forma di anatocismo per il periodo anteriore al luglio del 2000, periodo di entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000. (Leggi l'articolo)
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