Interessi moratori. Divergenze tra ABF e Corte UE, Corte costituzionale e Cassazione
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In materia di violazione della Dir. 93/13/CEE sulle clausole abusive e eccessività dell’interesse moratorio, quando si calcoli anche sull’interesse corrispettivo, il Collegio di coordinamento dell’ABF decide di disattendere quanto stabilito dalla giurisprudenza europea. Eleva a fonte normativa e giurisprudenziale del rango più elevato le “Istruzioni per la rilevazione dei tassi globali medi ai sensi della legge sull’usura” ed i successivi “Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura” provenienti dalla Banca d’Italia ed equipara gli interessi moratori alla penale, ex art. 1382 c.c. Dichiara che in presenza di interessi moratori eccessivi, occorre rivedere la loro misura, riducendoli, ex art. 1224 c.c., al tasso degli interessi corrispettivi calcolati sull’intero importo della rata. Nel commento si evidenzia che il tasso effettivo determinato dall’applicazione del tasso moratorio all’intero importo delle rate insolute, comprendente anche l’interesse corrispettivo, è sempre eccessivo. Inoltre, il valore del tasso effettivo non è dato dalla semplice somma del tasso degli interessi corrispettivi e di quello moratorio, ma esso varia in funzione della durata della mora e dalla posizione della rata insoluta nel piano di rimborso. La conclusione è che una condizione contrattuale che preveda il calcolo degli interessi moratori sull’intera rata che include anche gli interessi corrispettivi viola non solo il disposto della Dir. 93/13/CEE ma anche quello della Dir. 2008/48/CE per esorbitanza e mancato rispetto del requisito della trasparenza. (Leggi tutto)
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