Menu
Conti corrente. Primo calcolatore gratuito online per la determinazione del teg trimestrale

Conti corrente. Primo calcolatore g…

Inserite i numeri debito...

Mutui. Primo calcolatore gratuito online per l’esame dei contratti a rimborso rateale

Mutui. Primo calcolatore gratuito o…

Potete calcolare sia la ...

Danno aziendale. Prima nostra vittoria in Italia

Danno aziendale. Prima nostra vitto…

Il Tribunale di Pescara ...

Nullità nei mutui. Nostra vittoria a milano

Nullità nei mutui. Nostra vittoria …

Prima conferma della nos...

Prev Next
Italian English French German Portuguese Spanish

Il primo provvedimento sul cartello bancario in italia (abi)

La Decisione  della Commissione 87/103/CEE del 12 dicembre 1986 è la prima statuizione da parte di un'autorità uffciciale dell'esistenza di un cartello bancario in Italia che è dichiarato essere in aperto contrasto con l'art. 85 del Trattato CE (poi art. 81 Trattato UE, indi art. 101 TFUE).

Due elementi balzano agli occhi per la loro attualità. Il primo è costituito dal grave rilevo che segue: Le banche estere con sede in Italia se desiderano beneficiare dei servizi offerti dall'ABI debbono aderirvi. In quanto membri esse firmano gli accordi non appena la loro attività si estende ai settori disciplinati dagli accordi. È così eliminata per le banche estere qualsiasi possibilità di far concorrenza alle banche italiane in quanto debbono rispettare le commissioni e le date di valuta indicate negli accordi; quindi manca loro la possibilità di stabilire un elemento fondamentale della concorrenza: il prezzo del servizio prestato. In tali condizioni la penetrazione delle banche estere sul mercato italiano è resa più difficile e il mercato non può presentare quel normale sviluppo che sarebbe possibile in mancanza di accordi. Le restrizioni sono tanto più gravi in quanto possono condurre alla totale eliminazione della concorrenza, già ridotta, proveniente dalle banche estere.  

Ciò che vale per le banche estere vale anche per quelle italiane, come ricorda la Cassazione nella sentenza emessa a Sezioni Unite del 4 novembre 2004 n. 21095.

Il secondo rilievo, anche questo di pregnante attualità è costituito dal fatto che  alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione da parte di terzi in ordine agli accordi notificati il cui contenuto essenziale è stato pubblicato in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17.   Oggi come allora, le associazione dei consumatori preferiscono -chissà perché- fare accordi con le banche piuttosto che costituirsi contro di esse nelle sedi deputate....  

 

Nel 1986 il Commissario all'antitrust era Peter Sutherland.

 

Il Testo della Decisione 87/103/CEE tratto dalla Gazzetta Ufficiale della CE:  

 

31987D0103

                 87/103/CEE: Decisione della Commissione del 12 dicembre 1986 relativa ad una

                 procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/31.356 - ABI) (Il testo in

                 lingua italiana è il solo facente fede)

                 Gazzetta ufficiale n. L 043 del 13/02/1987 PAG. 0051

                                                                                       

             

                 *****

                 DECISIONE DELLA COMMISSIONE

                 del 12 dicembre 1986

                 relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE

                 (IV/31.356 - ABI)

                 (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

                 (87/103/CEE)

                

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

                 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

                 visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di

                 applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (1), modificato da ultimo dall'atto di

                 adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 2, 4, 6 e 8,

                 vista la domanda di attestazione negativa e la notifica presentata l'11 ottobre 1984

                 dall'Associazione bancaria italiana, piazza del Gesù, 49, Roma concernente una serie

                 di accordi e raccomandazioni interbancarie,

                 visto il contenuto essenziale della domanda e della notifica pubblicato (2)

                 conformemente all'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17,

                 previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni

                 dominanti,

                 considerando quanto segue:

                 I FATTI

                 I. NOTIFICA

                 A. L'Associazione bancaria italiana (ABI)

                 (1) L'Associazione bancaria italiana (ABI) è un'associazione senza scopo di lucro che

                 raggruppa alcune banche e istituti finanziari e creditizi e le loro associazioni allo

                 scopo di tutelare gli interessi dei suoi membri e di studiare ed esaminare i problemi

                 che riguardano i settori bancario e finanziario.

                 (2) Per raggiungere tali fini l'ABI si prefigge di:

                 a) rappresentare gli interessi collettivi degli aderenti;

                 b) cooperare con le istituzioni pubbliche e gli organismi economici e sociali per la

                 soluzione dei problemi riguardanti i settori bancario e finanziario;

                 c) informare e assistere gli aderenti;

                 d) promuovere studi e ricerche sui problemi bancari e finanziari;

                 e) promuovere tra gli aderenti scambi di informazioni, intese, accordi su temi di

                 interesse comune.

                 (3) L'ABI comprende tre categorie di membri:

                 a) membri effettivi: gli istituti finanziari e creditizi con sede in Italia;

                 b) membri corrispondenti: le filiali estere di banche italiane;

                 c) membri di diritto: le associazioni professionali delle varie categorie di enti creditizi.

 

                 I membri corrispondenti e i membri di diritto non hanno diritto di voto all'assemblea.

                 (4) All'ABI aderiscono praticamente tutti gli istituti di credito, aziende di credito

                 ordinario e istituti di credito speciale nonché gli istituti e le società finanziari

                 (società finanziarie, di leasing, ecc.). Il 31 dicembre 1984 operavano in Italia 1 096

                 enti creditizi con un totale di 12 965 sportelli.

                 (5) Gli organi dell'ABI sono: l'assemblea, il consiglio, il comitato esecutivo, il

                 presidente, i sindaci. Il comitato esecutivo ha competenza per l'approvazione di

                 accordi interbancari e per la formulazione di raccomandazioni relative all'applicazione

                 uniforme delle commissioni per i servizi bancari.

                 B. Contenuto della notifica

                 (6) L'11 ottobre 1984 l'ABI ha notificato alla Commissione una serie di dieci accordi e

                 di cinque raccomandazioni conclusi su intervento dell'associazione. Gli accordi e le

                 raccomandazioni notificate possono essere così suddivisi:

                 - accordi relativi alle relazioni fra banche;

                 - accordi relativi alle relazioni tra le banche e i loro clienti;

                 - raccomandazioni relative alle commissioni minime da praticare nei rapporti con la

                 clientela.

                 (7) a) Accordi relativi alle relazioni fra banche:

                 - accordo per il servizio di incasso e/o accettazione di effetti e documenti sull'Italia;

 

                 - accordo per il servizio di incasso di assegni bancari e di altri titoli di credito

                 pagabili in Italia;

                 - accordo interbancario per un nuovo tipo unificato di assegno turistico in lire;

                 - convenzione interbancaria Bancomat;

                 - RID (Rapporti interbancari diretti);

                 - RIBA (Ricevute bancarie);

                 (8) b) Accordi relativi alle relazioni tra le banche ed i loro clienti:

                 - accordo per le operazioni in divisa estera e/o in lire di conto estero;

                 - accordo per le condizioni minime da applicare dalle aziende di credito per il servizio

                 delle cassette di sicurezza;

                 - accordo per le condizioni minime da applicare dalle aziende di credito per il servizio

                 depositi a custodia;

                 - accordo per l'applicazione di una commissione di negoziazione per cassa di assegni

                 turistici espressi in valuta estera.

                 (9) c) Raccomandazioni relative alle commissioni minime da applicare ai clienti:

                 - accordo interbancario per le condizioni;

                 - indicazioni in materia di commissioni relative a richieste da parte delle società di

                 revisione di dati contabili ai fini della revisione;

                 - commissioni da percepire da banche estere per notizie e dati forniti ai fini della

                 revisione dei conti;

                 - diritti da percepire nei confronti della clientela per la gestione dei buoni ordinari del

                 tesoro;

                 - servizio di incasso delle bollette telefoniche della Sip.

                 II. PROCEDURA

                 A. Comunicazione degli addebiti

                 (10) A seguito della notifica, la Commissione, tramite una comunicazione degli

                 addebiti inviata il 2 agosto 1985, ha informato l'ABI che in applicazione dell'articolo

                 85 del trattato CEE intendeva:

                 1. constatare che le condizioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1

                 risultavano soddisfatte per i seguenti accordi:

                 - accordo per il servizio di incasso e/o accettazione di effetti e documenti sull'Italia;

 

                 - accordo per il servizio di incasso di assegni bancari e di altri titoli di credito

                 pagabili in Italia;

                 - accordo per le operazioni in divisa estera e/o in lire di conto estero;

                 - accordo per l'applicazione di una commissione di negoziazione per cassa di assegni

                 turistici espressi in valuta estera;

                 - accordo interbancario per le condizioni, tuttavia limitato ai capitoli e punti

                 seguenti:

                 - capitoli da VII a XIII;

                 - punto 8, lettera c) del capitolo II relativo alla commissione di trasferimento

                 mediante telegramma, telex e telefono;

                 - punto 1 del capitolo III per quanto riguarda la commissione sul massimo scoperto;

                 (11) 2. constatare che le condizioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 non

                 erano soddisfatte per i seguenti accordi:

                 - convenzione interbancaria Bancomat;

                 - RID;

                 - procedura RIBA;

                 - servizio di incasso delle bollette telefoniche; - accordo per le condizioni minime da

                 applicare per il servizio delle cassette di sicurezza;

                 - accordo sulle condizioni minime da applicare per il servizio depositi a custodia

                 chiusi;

                 (12) 3. constatare che, tenuto conto delle argomentazioni addotte nella notifica, le

                 condizioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 risulta- vano soddisfatte per il

                 seguente accordo:

                 - accordo interbancario per un nuovo tipo unificato di assegno turistico in lire;

                 (13) 4. riservare per il momento la sua posizione sui capitoli da I a VI dell'accordo

                 interbancario per le condizioni in materia di tassi passivi a attivi in attesa dei risultati

                 di un'eventuale fase istruttoria supplementare per verificare gli elementi comunicati

                 e la fondatezza delle argomentazioni contenute nella notifica.

                 B. Posizione dell'ABI

                 (14) Dopo aver inviato le sue osservazioni scritte, in un colloquio tra i

                 rappresentanti della Commissione ed i rappresentanti dell'ABI, questi ultimi avevano

                 dichiarato, per quanto riguarda gli accordi oggetto della comunicazione degli

                 addebiti, di essere disposti ad abolire gli accordi seguenti:

                 (15) - Accordo per le operazioni in divisa estera e/o in lire di conto estero. Da tale

                 accordo - pur mantenendo il capitolo 3 - sono eliminati soltanto i due primi capitoli e

                 cioè

                 i) fissazione dei criteri di riferimento per determinare gli interessi a favore della

                 banca acquirente da pagare da parte della banca cedente in caso di ritardo nella

                 trasmissione delle divise,

                 ii) condizioni da applicare agli ordini di pagamento da parte di emigrati o per conto di

                 emigrati.

                 - Accordo per l'applicazione di una commissione di negoziazione per cassa di assegni

                 turistici espressi in valuta estera.

                 - Accordo per le condizioni;

                 I capitoli da VII a XIII concernenti le commissioni e le date di valuta applicabili nei

                 rapporti con la clientela sono eliminati, tranne i paragrafi da 11 a 19 del capitolo VII

                 che riguardano le commissioni e le date di valuta applicabili nei rapporti interbancari.

                 Sono altresì eliminate in quanto disposizioni tra banche e clientela le disposizioni del

                 capitolo II, punto 8-c (commissione di trasferimento mediante telegramma, telex e

                 telefono) e del capitolo III, punto 1 (commissione sul massimo scoperto);

                 - Indicazioni in materia di commissioni relative a richieste di dati contabili;

                 - Commissioni da percepire da banche estere per notizie e dati forniti ai fini della

                 revisione dei conti;

                 - Diritti da percepire nei confronti della clientela per la gestione dei buoni ordinari del

                 tesoro (BOT).

                 Per questi accordi, la Commissine ricorda che nella comunicazione degli addebiti,

                 aveva ritenuto questi accordi contrari all'articolo 85, paragrafo 1 e non suscettibili di

                 beneficiare dall'esenzione di cui al paragrafo 3 del detto articolo.

                 C. La situazione attuale

                 Attualmente rimangono sette accordi, oggetto di una attestazione negativa, tre

                 oggetto di una esenzione e due parti di un accordo oggetto di una riserva

                 d'intervento della Commissione.

                 (16) 1. Accordi oggetto di una attestazione negativa.

                 - Convenzione interbancaria Bancomat;

                 - RID;

                 - Procedura RIBA;

                 - Accordo per le operazioni in divisa estera e/o in lire in conto estero (capitolo 3);

                 - Accordo per le condizioni minime da applicare per il servizio delle cassette di

                 sicurezza;

                 - Accordo per le condizioni minime da applicare per il servizio di depositi a custodia

                 chiusi;

                 - Servizio di incasso delle bollette telefoniche.

                 (17) 2. Accordi oggetto di un'esenzione:

                 - Accordo per il servizio di incasso e/o accettazione di effetti e documenti sull'Italia,

 

                 - Accordo per il servizio di incasso di assegni bancari ed altri titoli di credito pagabili

                 in Italia,

                 - Accordo interbancario per un nuovo tipo unificato di assegno turistico in lire.

                 (18) 3. Parti dell'accordo sulle condizioni non contemplate dalla presente decisione.

                 Nella comunicazione degli addebiti, la Commissione aveva riservato la sua posizione

                 per quanto riguarda i capitoli da I a VI relativi ai tassi passivi ed attivi. Per quanto

                 riguarda tali capitoli, nella notifica l'ABI aveva comunicato gli elementi seguenti:

                 - le indicazioni in materia di tassi sono da tempo inoperanti; - fino al 31 marzo 1982 è

                 stato in vigore un accordo che stabiliva un limite massimo per gli interessi da

                 corrispondere ai clienti rispetto all'importo dei depositi; tuttavia, soprattutto negli

                 ultimi anni, l'accordo non è stato rispettato in quanto l'entità dei tassi previsti si

                 discostava troppo da quella dei tassi di mercato;

                 - per quanto riguarda i tassi attivi a decorrere dal 1970 le banche non sono più

                 state vincolate dagli accordi;

                 - dal 1o maggio 1975 il comitato esecutivo dell'ABI provvede a dichiarare il livello del

                 « prime rate »; tuttavia tale indicazione non vincola le banche che mantengono la

                 facoltà di scaglionare il livello dei loro tassi;

                 - il « prime rate » che è determinato tenendo conto dei tassi del mercato monetario

                 (tasso ufficiale di sconto, tassi dei BOT), delle previsioni congiunturali e degli

                 orientamenti di politica monetaria, non fa che rispecchiare la situazione esistente sul

                 mercato monetario;

  • dal febbraio 1983 il carattere indicativo del « prime rate » ed anche del «top rate»

 è stato       formalmente confermato: la determinazione dei tassi attivi è competenza

                 delle banche e l'ABI si limita a dare le indicazioni statistiche sul « prime rate » medio

                 sul sistema bancario;

                 La riserva fatta nella comunicazione degli addebiti è giustificata dalla necessità di

                 verificare gli elementi e la fondatezza degli argomenti addotti nella notifica alla luce

                 di una esperienza opportunamente protratta, di conseguenza pare opportuno

                 mantenerla.

                 (19) Inoltre la decisione non riguarda i paragrafi da 11 a 19 del capitolo VII

                 dell'accordo concernente le commissioni e le valute applicabili nei rapporti

                 interbancari.

                 Per quanto riguarda detti paragrafi, va tenuto conto che l'ABI, pur

                 raccomandandone l'applicazione, è in attesa che gli organi dell'associazione possano

                 adottare le decisioni più convenienti in materia. La data prevista per l'adozione di tali

                 decisioni non è ancora fissata ed è quindi opportuno formulare una riserva

                 d'intervento della Commissione in proposito.

                

III. CONTENUTO ESSENZIALE DEGLI ACCORDI OGGETTO DELLA DECISIONE

                 (20)

                 1. Accordo per il servizio d'incasso e/o accettazione di effetti e documenti sull'Italia

                 L'accordo, entrato in vigore il 1o ottobre 1968, stabilisce le regole e modalità

                 tecniche per lo svolgimento del servizio d'incasso nonché del servizio di

                 accettazione di effetti e di documenti sull'Italia per quanto riguarda le relazioni tra le

                 banche coinvolte. Nel quadro della procedura tecnica per la segnalazione del ritorno

                 impagato del circuito « incassi speciali » rapidi (termine massimo 15 giorni) l'accordo

                 prevede in più l'importo fisso, che costituisce la remunerazione della banca che ha

                 segnalato l'impagato.

                 (21)

                 2. Accordo per il servizio di incasso di assegni bancari ed altri titoli di credito pagabili

                 in Italia

                 L'accordo, entrato in vigore il 27 ottobre 1969, indica le regole e le modalità

                 tecniche dello svolgimento del servizio di incasso di assegni bancari ed altri titoli di

                 credito per quanto riguarda i rapporti tra banche. In tale contesto tecnico, l'accordo

                 fissa delle valute uniformi per l'addebitamento e l'accreditamento di assegni ed altri

                 titoli da applicare tra le banche che chiedono il servizio, quelle che lo prestano e gli

                 eventuali intermediari.

                 (22)

                 3. Accordo per un nuovo tipo unificato di assegno turistico in lire

                 L'accordo, entrato in vigore il 1o marzo 1980, stabilisce le regole per l'emissione, la

                 circolazione e il pagamento di assegni turistici e propone tipi unificati di assegni

                 turistici.

                 Esso comporta aziende di credito emittenti che emettono gli assegni e aziende di

                 credito corrispondenti che divengono consegnatarie, le quali non emettono, ma si

                 limitano a vendere gli assegni.

                 La parte tecnica dell'accordo precisa le modalità applicabili

                 - alla spedizione e custodia degli assegni;

                 - all'utilizzazione degli assegni in Italia o altrove,

                 - al rimborso degli assegni utilizzati, smarriti, sottratti, distrutti e annullati prima

                 dell'emissione o inutilizzati,

                 - nonché le caratteristiche (colore, formato) degli assegni unificati.

                 In tale contesto l'accordo stabilisce:

                 - la remunerazione delle banche corrispondenti consegnatarie,

                 - la remunerazione della banca emittente,

                 - e la valuta di addebitamento alla banca corrispondente dell'importo dei titoli

                 venduti. L'accordo ricorda che, nella determinazione della commissione abituale da

                 far pagare al cliente, bisogna tener conto della remunerazione del membro

                 emittente.

                 La commissione che comprende le remunerazioni, è fissata in percentuale

                 dell'importo degli assegni venduti. (23)

                 4. Convenzione interbancaria Bancomat

                 La convenzione definisce i criteri per la creazione in Italia di un sistema di sportelli

                 automatici continui. Esistono due categorie di membri:

                 - attivi: le banche che installano sportelli automatici e rilasciano ai loro clienti le

                 carte Bancomat;

                 - passivi: le banche che non installano sportelli automatici, ma rilasciano ai loro

                 clienti le carte Bancomat, senza peraltro poter superare un massimo di carte

                 definito.

                 I membri s'impegnano a non partecipare in Italia ad altre reti o organizzazioni

                 analoghe. Non sono ammessi prelievi superiori ad un massimo giornaliero o mensile.

                 I membri s'impegnano ad aderire al sistema per tre anni a decorrere dal 1o ottobre

                 1983. Per la revoca dell'adesione è richiesto un preavviso di tre mesi. I membri che

                 non rispettano gli accordi e i regolamenti, possono essere esclusi su iniziativa

                 dell'ABI.

                 I regolamenti stabiliscono i criteri e le modalità pratiche necessarie per la

                 realizzazione del sistema.

                 Tra l'altro essi stabiliscono:

                 - le condizioni di gestione del servizio (data di valuta della banca pagante alla banca

                 emittente, commissioni per ciascuna operazione e loro ripartizioni tra la banca

                 pagante e la banca emittente) e la ripartizione tra i membri dei costi di gestione;

                 - il logotipo;

                 - il piano per gli sportelli e i criteri per determinare il numero di sportelli da distribuire

                 a ciascun membro e la loro ubicazione;

                 - le condizioni generali per disciplinare le relazioni con i clienti utilizzatori;

                 - il regolamento degli standard della procedura « prelievi »;

                 - le informazioni da inserire nella trasmissione dei dati contabili;

                 - le informazioni da inserire negli elenchi da trasmettere da parte della società

                 incaricata della gestione.

                 (24)

                 5. RID (Rapporti interbancari diretti)

                 L'accordo stabilisce la procedura tecnica per il servizio di incasso mediante

                 addebitamento preventivamente autorizzato su un conto di credito derivante da

                 obbligazioni contrattuali che prevedono pagamenti periodici a scadenza determinata

                 (ad esempio gas, elettricità). L'accordo fissa:

                 - la valuta che la banca ordinante deve applicare per l'addebitamento alla banca

                 domiciliataria dell'ammontare da incassare;

                 - la commissione per la banca domiciliataria;

                 - la commissione per la SIA (società di gestione);

                 (25)

                 6. RIBA (Ricevute bancarie)

                 L'accordo definisce la procedura tecnica per il servizio di incasso mediante ricevuta

                 bancaria e la gestione interbancaria di tali ricevute.

                 Il cliente creditore trasmette alla banca ordinante i dati delle ricevute all'incasso (su

                 supporto magnetico per essere informatizzati) che, tramite la SIA, saranno

                 trasmesse alle banche domiciliatarie le quali sono incaricate della stampa dell'avviso

                 di scadenza, della stampa della ricevuta e dell'incasso. L'accordo stabilisce:

                 - le commissioni da pagare e le date di valuta da applicare in caso di incasso;

                 - e i diritti da pagare o le date di valuta in caso di ritorno di ricevute impagate.

                 L'accordo è entrato in vigore il 15 gennaio 1985.

                 (26)

                 7. Accordo per le operazioni in divisa estera e/o in lire di conto estero

                 L'accordo fissa le condizioni e le regole per l'esecuzione degli ordini di trasferimento

                 di disponibilità di conto estero in lire che le banche autorizzate italiane sono tenute

                 ad applicare nei riguardi sia delle banche estere, sia delle altre banche italiane

                 autorizzate. Delle sanzioni sono previste in caso di ritardo nel trasferimento delle

                 disponibilità di conto estero in lire. L'accordo è entrato in vigore il 14 febbraio 1972.

                 (27)

                 8. Accordo per le condizioni minime da applicare per il servizio delle cassette di

                 sicurezza

                 L'accordo stabilisce le condizioni minime da applicare per la locazione delle cassette

                 di sicurezza.

                 Le condizioni sono stabilite in funzione del volume della cassetta di sicurezza e del

                 numero delle cassette.

                 L'accordo è entrato in vigore il 1o luglio 1978.

                 (28)

                 9. Accordo per le condizioni minime per il servizio « deposito a custodia chiuso »

                 L'accordo stabilisce le condizioni minime per ogni deposito e le condizioni minime e

                 massime in funzione del volume.

                 L'accordo è entrato in vigore il 1o gennaio 1980.

                 (1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

                 (2) GU n. C 251 dell'8. 10. 1986, pag. 2.

                 (29)

                 10. Servizio di incasso delle bollette telefoniche (Sip)

                 Quest'accordo indica la procedura per il pagamento delle fatture telefoniche

                 mediante addebitamento e mediante pagamento allo sportello della banca

                 prevedendo:

                 a) per il pagamento mediante addebito in conto:

                 - la data di valuta per la banca domiciliataria;

                 - la commissione a carico del cliente che ha fatto la domiciliazione;

                 - la quota parte della SIA;

                 b) per il pagamento agli sportelli, l'importo a carico del pagante e della Sip.

                 (30)

                

IV. OSSERVAZIONI DEI TERZI

                 Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione da parte di terzi in ordine agli

                 accordi notificati il cui contenuto essenziale è stato pubblicato in conformità

                 dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17. La sua attenzione è stata

                 attirata sulla supposta esistenza di una pratica concordata supplementare, la quale,

                 a verifica fatta, non ha potuto essere provata.

                

VALUTAZIONE GIURIDICA

                

I. ARTICOLO 85, PARAGRAFO 1

                 A. Imprese

                 1. Imprese

                 (31) Ai sensi dell'articolo 85 le banche e gli organismi finanziari aderenti all'ABI sono

                 imprese; inoltre le loro associazioni aderenti all'ABI sono associazioni di imprese.

                 L'ABI che raggruppa tali imprese e tali associazioni costituisce una associazione di

                 imprese.

                 2. Accordi tra imprese

                 (32) Gli accordi notificati costituiscono accordi tra imprese aderenti all'ABI.

                 Le circolari tramite le quali l'ABI, su decisione del comitato esecutivo, ha continuato

                 ad adattare il contenuto tecnico degli accordi alla situazione del mercato e a

                 raccomandarne l'applicazione, costituiscono decisioni di un'associazione di imprese ai

                 sensi dell'articolo 85.

                 B. Valutazione degli accordi notificati

                 1. Accordi non contemplati dall'articolo 85,

                 paragrafo 1

                 (33) Ai seguenti accordi non è applicabile l'articolo 85, paragrafo 1 in quanto essi

                 non prevedono restrizioni della concorrenza o presentano restrizioni di concorrenza

                 che non pregiudicano sensibilmente il commercio tra Stati membri.

                 a) Non ha l'effetto di restringere la concorrenza

                 Accordo per le operazioni in divisa estera e/o in lire di conto estero (capitolo 3)

                 (34) Uno degli scopi dell'accordo consiste nel garantire che il trasferimento di lire di

                 conto estero nel quadro del sistema bancario avvenga entro un termine massimo di

                 un giorno tenuto conto della data di valuta indicata dalla banca estera ordinante. A

                 tale scopo, tra l'altro, l'accordo prevede che nell'eventualità di ritardi nell'esecuzione

                 di ordini di trasferimento, la banca italiana responsabile del ritardo, avendo

                 effettuato il trasferimento ad una data posteriore di più di un giorno alla data di

                 valuta indicata, è tenuta a rimborsare gli interessi eventualmente pagati dalla banca

                 destinataria. Trattasi di uno strumento tecnico che sanziona l'inosservanza di

                 obblighi e che mira ad accelerare i trasferimenti senza porre ostacoli all'attività

                 concorrenziale delle banche.

                 L'accordo non ha dunque per effetto di restringere la concorrenza.

                 b) Non hanno l'effetto di pregiudicare sensibilmente il commercio tra Stati membri i

                 seguenti accordi:

                 convenzione interbancaria Bancomat

                 RID (rapporti interbancari diretti)

                 RIBA (ricevute bancarie)

                 servizio d'incasso delle bollette del telefono.

                 (35) Grazie a tali accordi si cerca di realizzare una normalizzazione ed una

                 razionalizzazione delle operazioni bancarie sul piano nazionale; essi riguardano

                 dunque soltanto i rapporti tra banche.

                 Oltre alle modalità tecniche, gli accordi precisano l'importo delle commissioni e le

                 date di valuta che costituiscono la remunerazione del servizio prestato. La

                 fissazione di tale remunerazione costituisce una restrizione della concorrenza nel

                 senso che la libertà delle banche di fissare il prezzo della prestazione sia dal lato

                 dell'offerta che da quello della domanda è soppressa. Inoltre la fissazione di tale

                 elemento potrebbe indirettamente influenzare anche la determinazione delle

                 condizioni verso la clientela e limitare dunque la libertà delle banche di determinare i

                 prezzi a carico dei loro clienti. (36) L'accordo Bancomat, inoltre, prevede una

                 clausola d'esclusività che, impedendo alle banche partecipanti di aderire ad un'altra

                 eventuale rete concorrente, costituisce una restrizione di concorrenza.

                 (37) Tuttavia, tali accordi non pregiudicano sensibilmente il commercio tra Stati

                 membri per i seguenti motivi:

                 - i servizi interbancari cui si applicano gli accordi si limitano al territorio nazionale

                 italiano e riguardano attività economiche che per clausola contrattuale o per la loro

                 stessa natura possono svolgersi unicamente nel territorio italiano;

                 in effetti, da un lato, per delle ragioni tecniche, l'utilizzazione della carta Bancomat

                 non è possibile oltre le frontiere italiane; gli altri accordi, in secondo luogo,

                 riguardano i pagamenti per contratti di somministrazione (gas, elettricità, telefono)

                 limitati al territorio italiano o i pagamenti per prestazioni di servizi (locazione ecc.)

                 sul solo territorio italiano; per quanto riguarda la clausola d'esclusività dell'accordo

                 Bancomat, questa non pregiudica in modo sensibile il commercio fra gli Stati membri

                 poiché l'eventualità della creazione di una rete concorrente in Italia è poco probabile

                 attualmente e, quindi, la restrizione non ha effetti pratici;

                 - per quanto riguarda l'incidenza sulle condizioni praticate ai clienti, essa pare molto

                 modesta sul costo finale del servizio alla clientela, e il servizio prestato riguarda

                 delle attività economiche che interessano in misura del tutto indiretta il commercio

                 tra Stati membri, come si è spiegato al primo trattino;

                 - inoltre la partecipazione a questi accordi delle succursali italiane di istituti stranieri

                 è limitata.

                 (38) - Accordo per le condizioni minime da applicare per il servizio delle cassette di

                 sicurezza.

                 - Accordo sulle condizioni minime da applicare per il servizio di deposito a custodia

                 chiuso.

                 I due accordi citati, nella misura in cui fissano le condizioni da applicare alla

                 clientela, hanno l'effetto di restringere, anzi addirittura di sopprimere, la libertà delle

                 banche firmatarie di fissare i prezzi dei loro servizi.

                 (39) Anche se in questi casi l'accordo riguarda direttamente le condizioni alla

                 clientela ed è teoricamente possibile un pregiudizio del commercio intracomunitario,

                 l'oggetto medesimo del servizio esclude che esso possa essere sensibile.

                 (40) In effetti, l'operazione medesima del deposito in cassetta di sicurezza o del

                 deposito a custodia chiuso esclude l'intenzione di utilizzare i beni o i valori mobiliari

                 per scambi; inoltre, tenuto conto della situazione geografica, lo sviluppo e

                 l'intensificazione a un livello di un certo rilievo di una corrente di scambi di questi

                 servizi tra l'Italia e gli altri Stati membri pare poco verosimile.

                 2. Accordi contemplati dall'articolo 85,

                 paragrafo 1

                 (41) Ai seguenti accordi si applica l'articolo 85, paragrafo 1:

                 - accordo per il servizio di incasso e/o accettazione di effetti e documenti sull'Italia;

                 - accordo per il servizio di incasso di assegni bancari ed altri titoli di credito pagabili

                 in Italia;

                 - accordo interbancario per un nuovo tipo unificato di assegno turistico in lire.

                 a) Restrizione di concorrenza

                 (42) Detti accordi restringono, anzi addirittura eliminano la libertà degli aderenti

                 all'ABI di determinare autonomamente la remunerazione dei servizi bancari chiesti o

                 offerti. Ciascun aderente all'ABI, sia esso un'azienda di credito che chiede il servizio

                 o un'azienda a cui è chiesto di prestare il servizio deve rispettare le commissioni e le

                 date di valuta indicate dagli accordi. La concorrenza su un elemento essenziale del

                 comportamento commerciale delle banche, cioè il prezzo, non può più esplicarsi

                 normalmente.

                 (43) La fissazione delle commissioni e delle date di valuta influenza la possibilità per

                 le banche partecipanti di decidere quali condizioni intendano riservare alla clientela

                 in funzione della loro situazione interna di redditività - specie per quanto riguarda il

                 costo delle operazioni - della loro specializzazione e della loro politica commerciale.

                 (44) La libertà di comportamento delle aziende partecipanti che rappresentano la

                 totalità del settore bancario italiano e le possibilità di scelta degli utilizzatori sono

                 ristrette. In particolare, la clientela non ha più la stessa possibilità, esistente solo in

                 assenza degli accordi, di avvantaggiarsi di una concorrenza a livello delle condizioni,

                 né può trarre alcun profitto dal fatto di affidare ad una specifica azienda di credito

                 l'insieme dei servizi di cui ha bisogno.

                 (45) Le banche estere con sede in Italia se desiderano beneficiare dei servizi offerti

                 dall'ABI debbono aderirvi. In quanto membri esse firmano gli accordi non appena la

                 loro attività si estende ai settori disciplinati dagli accordi. È così eliminata per le

                 banche estere qualsiasi possibilità di far concorrenza alle banche italiane in quanto

                 debbono rispettare le commissioni e le date di valuta indicate negli accordi; quindi

                 manca loro la possibilità di stabilire un elemento fondamentale della concorrenza: il

                 prezzo del servizio prestato. In tali condizioni la penetrazione delle banche estere

                 sul mercato italiano è resa più difficile e il mercato non può presentare quel normale

                 sviluppo che sarebbe possibile in mancanza di accordi. Le restrizioni sono tanto più

                 gravi in quanto possono condurre alla totale eliminazione della concorrenza, già

                 ridotta, proveniente dalle banche estere.

                 b) Pregiudizio del commercio tra Stati membri

                 (46) A causa della partecipazione all'ABI di tutti gli istituti finanziari e di credito

                 stabiliti in Italia, e quindi anche delle succursali italiane di organismi stranieri, nonché

                 delle filiali estere delle banche italiane, questi accordi ABI sono tali da pregiudicare

                 sensibilmente il commercio fra Stati membri.

                 (47) A causa della notevole importanza del commercio internazionale italiano e

                 dell'interpenetrazione dei mercati nazionali ed internazionali dei capitali, le operazioni

                 effettuate dalle banche aderenti all'ABI con l'estero e/o in divise estere

                 rappresentano una larga parte del totale delle loro operazioni. Nel 1982 i fondi

                 amministrati dalle banche estere hanno rappresentato il 2,39 % del totale della

                 raccolta in Italia. Non è escluso che la quota di mercato delle banche estere

                 sarebbe stata superiore se esse fossero state libere di fissare i prezzi dei loro servizi

                 e pertanto di fare una effettiva concorrenza alle banche italiane.

                 (48) Inoltre considerando che in Italia nel 1984 l'importazione è stata del 32 % del

                 totale dei consumi interni e l'esportazione è stata circa il 25 % del prodotto interno

                 lordo; che il 42 % circa delle importazioni è di origine comunitaria e il 46 % delle

                 esportazioni è destinato ad altri paesi membri e che tutte queste operazioni sono

                 effettuate tramite banca, si può concludere che, almeno nei limiti delle operazioni

                 disciplinate dagli accordi in questione, il commercio tra Stati membri è direttamente

                 pregiudicato dagli accordi ABI.

                 (49) I servizi previsti dagli accordi possono riguardare non solamente operazioni

                 interne al territorio italiano ma anche operazioni oltre frontiera. La procedura «

                 incassi speciali », per la quale la remunerazione della banca domiciliataria è fissata

                 dall'accordo per il servizio d'incasso e/o accettazione d'effetti e documenti sull'Italia,

                 può essere utilizzata per delle richieste di pagamento in provenienza da altri Stati

                 membri.

                 (50) L'accordo per il servizio di incasso di assegni bancari ed altri titoli di credito

                 prevede direttamente l'applicabilità delle date di valute indicate ai conti esteri in lire

                 ed in titoli di credito in valuta rimessi per l'incasso.

                 (51) Infine l'accordo per un nuovo tipo unificato di assegno turistico in lire avendo

                 per scopo di facilitare i pagamenti dei residenti in Italia in altri Stati membri e dei

                 residenti in altri Stati membri in Italia concerne espressamente delle operazioni da e

                 per l'estero.

                 (52) Inoltre questo pregiudizio è tanto più sensibile in quanto gli accordi ABI

                 concernono pure i servizi forniti alla clientela straniera, data l'importanza di questa

                 clientela.

                

II. ARTICOLO 85, PARAGRAFO 3

                 Le quattro condizioni richieste per ottenere un'esenzione a titolo dell'articolo 85,

                 paragrafo 3 sono soddisfatte nei casi sotto descritti per i seguenti motivi.

                 A. Miglioramento della distribuzione dei servizi e promozione del progresso tecnico

                 Gli accordi in questione soddisfano un'esigenza di normalizzazione e di

                 razionalizzazione dei servizi offerti.

                 1. Normalizzazione

                 (53) Trattandosi di servizi bancari che possono essere chiesti dovunque in Italia e

                 che implicano l'intervento di una o più banche, la semplificazione e l'uniformazione

                 delle procedure contribuiscono certamente a migliorarne la prestazione. In effetti,

                 anche se è possibile per una banca conoscere ed adeguarsi alle procedure tipiche

                 delle altre aziende operanti in Italia, prima dell'inizio della procedura per la

                 prestazione del servizio richiesto, è però impossibile concoscere a priori le aziende

                 corrispondenti future.

                 (54) L'impiego di formulari normalizzati e l'osservanza di regole procedurali uniformi

                 semplificano il lavoro di ciascuna banca interveniente. In funzione della fase in cui si

                 trova la procedura, ogni banca sa esattamente quale prestazione potrà esserle

                 chiesta ed inoltre, indipendentemente dalla sua corrispondente a monte o a valle,

                 può prevedere lo svolgimento di tutta l'operazione.

                 (55) La normalizzazione delle operazioni, consentendo il ricorso ad un sistema

                 automatizzato per il trasferimento dei titoli e degli assegni e per la gestione del

                 servizio, accelera lo svolgimento dell'operazione, migliora il sistema di pagamento,

                 agevola la diffusione degli assegni e dei titoli e accresce la rapidità di circolazione

                 del denaro. (56) L'uniformità della procedura e la normalizzazione delle operazioni

                 previste consentono l'accentramento presso società di gestione o istituti di

                 categoria di alcune operazioni, in particolare la compensazione delle commissioni

                 attive e passive relative ai servizi prestati.

                 Inoltre l'accentramento garantisce a ciascuna banca interveniente di limitare il

                 numero di rapporti e di raggruppare le spedizioni di dati e di titoli.

                 Per quanto riguarda più specificamente ciascun accordo, la normalizzazione

                 consente i seguenti miglioramenti:

                 (57) a) Accordo per il servizio di incasso e di accettazione di effetti e documenti

                 sull'Italia

                 Di solito il cliente che ha ceduto il titolo alla sua banca per l'incasso è informato del

                 mancato pagamento soltanto al momento in cui il titolo gli viene riconsegnato

                 materialmente. Sostituendo il supporto in carta con un supporto magnetico o meglio

                 grazie alla trasmissione « on line » si evitano perdite di tempo dovute alla spedizione

                 ed ai controlli manuali dei titoli. Inoltre, l'accentramento presso la Sia (società di

                 gestione) dei dati dei titoli non pagati consente di inviare a ciascuna banca tutti i

                 dati raggruppati su un unico supporto.

                 (58) b) Accordo per il servizio di incasso e di accettazione di assegni bancari ed altri

                 titoli di credito pagabili sull'Italia. Gli assegni incassati ogni anno sono centinaia di

                 milioni e sono tratti su circa 1 100 banche. In assenza di accordo tutte queste

                 operazioni dovrebbero essere compiute manualmente una alla volta e ciascuna

                 banca dovrebbe mantenere rapporti con tutte le altre banche.

                 L'accordo permette di limitare la massa dei rapporti. La rete di rapporti posta in

                 essere dall'accordo consente la compensazione dei crediti e dei debiti relativi agli

                 incassi. La compensazione è estremamente importante quando interviene uno dei

                 quattro istituti centrali di categoria (1) che rappresentano il 96,06 % degli istituti

                 finanziari in questione.

                 (59) c) Accordo per un nuovo tipo unificato di assegno turistico in lire

                 La normalizzazione degli importi, della presentazione e del prezzo del servizio

                 contribuisce a migliorare il sistema di pagamento. Gli assegni a importo fisso, nel

                 quadro del sistema, possono essere utilizzati fuori del paese dell'azienda di credito

                 che li ha emessi e incassati presso banche stabilite all'estero, in particolare negli

                 Stati membri della CEE. Grazie alla loro presentazione uniforme gli assegni turistici

                 possono essere incassati nella moneta locale di molti paesi, in particolare degli Stati

                 membri della CEE. In virtù dell'accordo tali assegni sono pagati integralmente, franco

                 di spese e commissioni, dagli sportelli di pagamento, elemento che ne facilita

                 l'accettazione da parte del settore non bancario. La fissazione dei prezzi dei servizi

                 semplifica la riscossione da parte delle banche paganti degli assegni che esse

                 accettano.

                 2. Razionalizzazione

                 (60) Gli accordi consentono una razionalizzazione delle procedure. In effetti, le

                 procedure proposte dagli accordi sono state determinate sulla base e in funzione

                 dell'esperienza delle banche più specializzate nella prestazione dei servizi di cui

                 trattasi. Le procedure che ne risultano sono pertanto efficaci e di semplice

                 esecuzione, essendo state eliminate tutte le operazioni il cui costo o la cui utilità

                 pratica non è giustificato.

                 B. Partecipazione degli utilizzatori

                 Ciascuno degli accordi in questione riserva vantaggi agli utilizzatori.

                 a) Accordo per il servizio d'incasso e/o accettazione di effetti e documenti sull'Italia

                 (61) L'accordo, prevedendo la rapida segnalazione dei ritorni impagati, offre i

                 seguenti vantaggi agli utilizzatori di questo servizio:

                 - la garanzia che l'importo fisso non supera il costo ottimale per le banche per il

                 fatto che, nella sua determinazione, è stato necessario tener conto delle esigenze

                 della banca che chiede il servizio, nonché di quelle della banca che è chiamata a

                 prestare il servizio;

                 - la possibilità di sospendere tempestivamente le eventuali forniture agli acquirenti

                 insolvibili;

                 - una migliore utilizzazione del capitale circolante dell'impresa; le banche, quando un

                 titolo è presentato all'incasso, pongono a disposizione del cliente cedente un

                 credito; ora un eventuale utilizzazione di tale credito se il debitore è insolvibile

                 obbligherebbe il cliente cedente a rimborsare il capitale utilizzato con tutti gli

                 annessi oneri finanziari; ciò può essere evitato grazie all'informazione tempestiva

                 dell'esistenza di un ritorno impagato.

                 b) Accordo per il servizio di incasso di assegni bancari ed altri titoli di credito

                 pagabili in Italia

                 (62) L'accordo che fissa date di valuta uniformi dà agli utilizzatori i seguenti

                 vantaggi:

                 - una pronta disponibilità dell'importo facciale e una pronta disponibilità del credito

                 aperto dalla banca per effetto della presentazione all'incasso di un assegno, grazie

                 allo svolgimento più rapido di tutta l'operazione;

                 - la fissazione delle date di valuta a un livello che non supera il livello ottimale per le

                 banche, in quanto per determinarne la durata si è dovuto tener conto:

                 - della valuta applicata dalle banche più efficienti,

                 - degli interessi, contrastanti, delle banche che sono più frequentemente richiedenti

                 del servizio e di quelle che sono più frequentemente prestatarie del servizio.

                 c) Accordo interbancario per un nuovo tipo unificato di assegno turistico in lire

                 (63) Gli utilizzatori del sistema di assegni turistici in lire ne traggono i seguenti

                 vantaggi:

                 - il portatore di assegni turistici dispone in pratica di tutte le monete europee; può

                 ritirare denaro liquido in funzione delle sue necessità presso enti creditizi di qualsiasi

                 paese estero che egli visita;

                 - egli può inoltre utilizzarli per pagare direttamente i suoi acquisti nel settore non

                 bancario all'estero dato che l'assegno è onorato per l'importo in moneta locale al

                 cambio del giorno, franco di spese;

                 - gli operatori del settore non bancario che accettano tali assegni sono certi di

                 ottenerne l'integrale pagamento dalle banche nazionali, franco di commissioni

                 d'incasso; l'attività commerciale di tale settore è dunque incentivata dalle possibilità

                 del pagamento diretto mediante assegni turistici;

                 - in caso di mancata utilizzazione, di smarrimeto, di sottrazione o di distruzione il

                 rimborso avvantaggia i portatori e i terzi che li accettano, fornendo loro una

                 garanzia supplementare.

                 C. Carattere indispensabile delle restrizioni

                 Le restrizioni imposte alle banche, siano esse quelle che chiedono un servizio o

                 quelle che lo prestano, sono indispensabili per una corretta prestazione dei servizi

                 contemplati dagli accordi.

                 (64) L'incasso in una località determinata di un titolo o assegno tratto su un'azienda

                 di credito data è un servizio che quest'ultima non può effettuare se non dispone di

                 agenzie o di corrispondenti nella località in questione. Accettando assegni o titoli

                 emessi da banche con sede in qualsiasi località d'Italia, le banche paganti prestano

                 un servizio a utilizzatori che non sono né loro clienti, né clienti di altre banche della

                 stessa località e il servizio non trova contropartita né compenso in prestazioni

                 reciproche equivalenti.

                 (65) Quando un servizio di questo tipo è prestato collettivamente dall'insieme delle

                 banche alla clientela bancaria, è indispensabile che le modalità di accettazione e di

                 compensazione degli assegni e dei titoli in questione siano determinate di comune

                 accordo tra le banche che chiedono il servizio e quelle che nelle varie località sono

                 chiamate a prestarlo.

                 (66) Nel quadro di accordi di questo tipo la fissazione comune ed uniforme della

                 remunerazione dei servizi è un elemento necessario della collaborazione tra le

                 banche che chiedono il servizio e le società di gestione o gli istituti di categoria

                 intervenienti e le banche chiamate a prestare il servizio grazie al quale la

                 compensazione viene centralizzata.

                 Se le commissioni differissero da banca a banca, sarebbero necessarie negoziazioni

                 bilaterali tra le 1 100 banche aderenti agli accordi per decidere, tra la banca che

                 chiede e la banca che presta il servizio, la remunerazione; qualsiasi compensazione

                 centralizzata sarebbe quindi impossibile e le spese di funzionamento del sistema

                 sarebbero considerevolmente accresciute.

                 (67) La restrizione imposta alle banche che prestano il servizio di non superare i

                 limiti massimi delle date di valuta e delle commissioni previste risulta necessaria per

                 evitare la riscossione di spese o commissioni supplementari non giustificate dal

                 servizio prestato.

                 D. Possibilità di concorrenza

                 Gli accordi in questione non danno alle banche aderenti la possibilità di eliminare la

                 concorrenza per una parte sostanziale dei servizi di cui trattasi.

                 (68) 1. Gli accordi non disciplinano direttamente le relazioni tra le banche e i loro

                 clienti. La concorrenza è dunque possibile a livello dei rapporti tra ciascuna banca e

                 la sua clientela. Le date di valuta e le commissioni sono traslate sulla clientela a

                 discrezione della banca che ha chiesto il servizio e che ne fa semplicemente un

                 elemento del costo finale del servizio prestato alla clientela. (69) Inoltre per i due

                 accordi sull'incasso, il cliente sceglie la banca non soltanto sulla base del costo del

                 servizio incasso in genere, ma anche sulla base del credito concesso dalla banca in

                 funzione dell'importo facciale dei titoli o assegni ceduti all'incasso. Ora tale elemento

                 della scelta non è limitato dagli accordi.

                 (70) Per quanto riguarda in particolare l'accordo sugli assegni turistici va notato che

                 in effetti chiunque si rechi in un paese estero ha in genere la scelta tra vari

                 strumenti di pagamento, quali divise in contanti del paese visitato, del paese

                 d'origine o di altri, buoni postali di pagamento, carte di credito, carte per distributori

                 automatici di biglietti, utilizzabili in più di un paese o assegni del sistema

                 Eurochèque.

                 (71) 2. Per quanto riguarda la concorrenza tra banche, l'accordo opera soltanto nei

                 casi in cui la banca che ha chiesto il servizio non dispone di una agenzia o di una

                 corrispondente nella località in cui deve essere prestato il servizio. Le banche

                 possono sempre regolamentare in modo diverso la prestazione di tali servizi mediante

                 accordi bilaterali.

                

III. ARTICOLI 6 E 8 DEL REGOLAMENTO N. 17

                 (72) In conformità dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento n. 17 è opportuno che

                 la presente decisione prenda effetto l'11 ottobre 1984, data della notifica degli

                 accordi in questione.

                 (73) In conformità dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento n. 17 è opportuno che

                 l'esenzione derivante dalla presente decisione sia concessa per la durata iniziale di

                 10 anni, tenuto conto delle seguenti considerazioni:

                 - le restrizioni concordate negli accordi non hanno portata considerevole,

                 - l'evoluzione tecnologica nei settori cui si riferiscono gli accordi non sembra tale da

                 comportare mutamenti importanti nel periodo indicato di validità della decisione.

                 (74) In conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, l'ABI, per consentire alla Commissione

                 di verificare che le condizioni di esenzione continuano ad essere soddisfatte durante

                 il periodo di validità, è tenuta ad informarla immediatamente di qualsiasi modifica alle

                 commissioni e alle date di valuta indicate negli accordi notificati,

                 HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

                 Articolo 1

                 Sulla base degli elementi di cui dispone, la Commissione non ritiene di dover

                 intervenire in virtù dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE nei confronti dei

                 seguenti accordi:

                 - convenzione interbancaria Bancomat;

                 - RID (Rapporti interbancari diretti);

                 - procedura RIBA (ricevute bancarie);

                 - accordo per le operazioni in divisa estera e/o in lire di conto estero;

                 - accordo per le condizioni minime da applicare dalle aziende di credito per il servizio

                 delle cassette di sicurezza;

                 - accordo per le condizioni minime da applicare dalle aziende di credito per il servizio

                 depositi a custodia;

                 - servizio d'incasso delle bollette telefoniche,

                 notificati l'11 ottobre 1984 dall'Associazione bancaria italiana.

                 Articolo 2

                 In conformità dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE, le disposizioni

                 dell'articolo 85, paragrafo 1 sono dichiarate inapplicabili per il periodo dall'11 ottobre

                 1984 al 10 ottobre 1994 ai seguenti accordi:

                 - accordo per il servizio d'incasso e/o accettazione di effetti e documenti sull'Italia;

                 - accordo per il servizio di incasso di assegni bancari ed altri titoli di credito pagabili

                 in Italia;

                 - accordo per un nuovo tipo unificato di assegno turistico in lire.

                 Articolo 3

                 L'Associazione bancaria italiana è tenuta ad informare senza indugio la Commissione

                 di qualsiasi aggiunta o modifica apportata alle commissioni e alle date di valuta

                 indicate negli accordi di cui all'articolo 2 e di ogni nuovo accordo concluso fra i suoi

                 membri.

                 Articolo 4

                 L'Associazione bancaria italiana (ABI), Piazza del Gesù, 49, Roma, Italia, è

                 destinataria della presente decisione.

                 Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1986.

                 Per la Commissione

                 Peter SUTHERLAND

                 Membro della Commissione

                 (1) Gli istituti di categoria sono:

                 - Istituto centrale Banche popolari italiane (al 31. 12. 1984 145 aziende con 2 415

                 sportelli);

                 - Istituto centrale banche e banchieri (al 31. 12. 1984 119 aziende con 2 960

                 sportelli);

                 - Istituto di credito delle Casse di risparmio (ICCRI) (al 31. 12. 1984 79 casse con 3

                 510 sportelli e 10 altri Istituti con 131 sportelli);

                 - Istituto di credito delle Casse rurali e artigiane (Iccrea) (al 31. 12. 1984 691 casse

                 con 1 174 sportelli).

                                                                                                

                            eur-lex | celex home | menu search | expert search | about celex

                                                                                           

 

                                   © Comunità europee, 1999 Tutti i diritti riservati

 

 

Ultima modifica ilLunedì, 15 Dicembre 2014 18:26

Lascia un commento

Torna in alto

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Accedendo acconsenti all'utilizzo dei cookies in accordo con la politica e regolamentazione vigente in materia di cookies e privacy. - ULTERIORI INFORMAZIONI

Informazioni sui cookie

I siti Web si avvalgono di tecniche utili e intelligenti per aumentare la semplicità di utilizzo e rendere i siti più interessanti per ogni visitatore. Una delle tecniche più conosciute prevede il ricorso ai cookie. I cookie possono essere utilizzati dai proprietari di siti Web o da terze parti, ad esempio inserzionisti pubblicitari, che comunicano attraverso il sito Web visitato.

I cookie sono piccoli file di testo che il sito Web memorizza nei computer degli utenti. Le informazioni contenute nei cookie possono essere utilizzate anche per tenere traccia dell'esplorazione effettuata in diversi siti Web che si avvalgono dello stesso cookie.

I cookie sono classificati in base alla durata e al sito che li ha impostati.

Riteniamo che sia essenziale fornire agli utenti informazioni sui cookie di cui il nostro sito Web si avvale e sugli scopi per cui vengono utilizzati. L'obiettivo è triplice: garantire la vostra privacy, assicurare la semplicità di utilizzo e ottimizzare lo sviluppo dei nostri siti Web. La spiegazione riportata di seguito illustra più dettagliatamente i cookie utilizzati nei nostri siti Web e i relativi scopi.

Utilizzo dei cookie da parte di GianniColangelo

GianniColangelo utilizza i cookie per raccogliere dati statistici sui visitatori e per registrare informazioni sulle vostre preferenze durante l'esplorazione dei siti Web. Il nostro scopo nell'utilizzo dei cookie è migliorare l'esperienza offerta dal nostro sito ai visitatori.

Cookie e relative funzionalità

A seconda dei singoli obiettivi, si utilizzano cookie differenti.
Di seguito viene fornito un elenco dei tipi di cookie più diffusi e degli scopi per cui vengono utilizzati.

Cookie di sessione
I cookie di sessione vengono archiviati temporaneamente nella memoria del computer durante l'esplorazione di un sito, ad esempio, per tenere traccia della lingua scelta. I cookie di sessione rimangono memorizzati nel computer per un breve periodo di tempo. Vengono infatti eliminati non appena l'utente chiude il browser Web.

Cookie permanenti o traccianti
I cookie permanenti salvano un file sul computer per un lungo periodo di tempo. Questo tipo di cookie possiede una data di scadenza. I cookie permanenti consentono ai siti Web di ricordare informazioni e impostazioni alle successive visite degli utenti, rendendo così l'esplorazione più pratica e rapida, poiché, ad esempio, non è più necessario effettuare l'accesso.
Alla data di scadenza, il cookie viene automaticamente eliminato quando si effettua il primo accesso al sito Web che lo ha creato.

Cookie di prime parti
Questi cookie vengono impostati dai siti Web stessi (con dominio uguale a quello indicato nella barra degli indirizzi del browser) e possono essere letti solo da tali siti. Vengono comunemente utilizzati per archiviare informazioni quali le preferenze, da utilizzare alle successive visite al sito.

Cookie di terze parti
Questi cookie vengono impostati da domini diversi da quello indicato nella barra degli indirizzi del browser, ovvero da organizzazioni che non corrispondono ai proprietari dei siti Web.
I cookie utilizzati, ad esempio, per raccogliere informazioni a fini pubblicitari e di personalizzazione dei contenuti, oltre che per elaborare statistiche Web, possono essere "cookie di terze parti".
I cookie di terze parti consentono di ottenere sondaggi più completi delle abitudini di esplorazione degli utenti e si ritiene che siano più sensibili dal punto di vista dell'integrità. Per questo motivo, la maggior parte dei browser Web permette di modificare le impostazioni in modo che tali cookie non vengano accettati.

Di seguito un elenco dei servizi utilizzati sul sito GianniColangelo che impostano cookie di terze parti:

Google Analytics (Google)
Google Anayltics è un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google") che utilizza dei "cookie" mediante i quali raccoglie Dati Personali dell'Utente che vengono trasmessi a, e depositati presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizza queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare il vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito web per gli operatori del sito web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all'utilizzo di Internet. Google non associa l'indirizzo IP dell'utente a nessun altro dato posseduto da Google. L'eventuale rifiuto di utilizzare i cookies, selezionando l'impostazione appropriata sul vostro browser, può impedire di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web.

Social Widgets/Buttons
Servizi che consentono agli utenti di interagire con i social network direttamente all'interno di altri siti web.

Facebook social buttons/widgets (Facebook)
Servizio gestito da Facebook Inc. società che aderisce all'iniziativa Safe Harbor Privacy Policy Framework, garantendo un trattamento dei Dati Personali in linea con gli standard di sicurezza europei. Il servizio consente all'Utente di interagire con il social network tramite questo sito web. Facebook, grazie al click dell'Utente, acquisisce i dati relativi alla visita dello stesso sul Sito. Facebook non condivide alcuna informazione o dato in suo possesso con il Sito o il Titolare del Trattamento. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei Dati Personali da parte di Facebook Inc. si prega di consultare il seguente link: www.facebook.com/privacy/explanation.php

Twitter social buttons/widgets (Twitter)
Servizio gestito da Twitter, società che aderisce all'iniziativa Safe Harbor Privacy Policy Framework, garantendo un trattamento dei Dati Personali in linea con gli standard di sicurezza europei. Il servizio consente all'Utente di interagire con il social network tramite questo sito web. Twitter, grazie al click dell'Utente, acquisisce i dati relativi alla visita dello stesso sul Sito. Twitter non condivide alcuna informazione o dato in suo possesso con il Sito o il Titolare del Trattamento. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei Dati Personali da parte di Twitter si prega di consultare il seguente link: twitter.com/privacy

Gestione dei cookie

Poiché i cookie sono normali file di testo, è possibile accedervi utilizzando la maggior parte degli editor di testo o dei programmi di elaborazione testi. Per aprirli, è sufficiente fare clic su di essi. Di seguito è riportato un elenco di collegamenti che spiegano come visualizzare i cookie all'interno dei vari browser. Se il vostro browser non è presente, fate riferimento alle informazioni sui cookie fornite dal browser stesso. Se utilizzate un telefono cellulare, consultate il relativo manuale per reperire ulteriori informazioni.

Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&topic=14666&ctx=topic

Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-cookies

Safari
http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT

Disattivazione/attivazione o eliminazione dei cookie

I cookie possono essere limitati o bloccati mediante le impostazioni del browser.

Se preferite che i siti Web non memorizzino alcun cookie nel vostro computer, impostate il browser in modo da ricevere una notifica prima dell'archiviazione di ogni cookie. In alternativa, potete impostare il browser in modo che rifiuti tutti i cookie o solo i cookie di terze parti. Potete anche eliminare tutti i cookie già presenti nel sistema. È importante sottolineare che le impostazioni devono essere modificate separatamente in ogni browser e computer utilizzato.

Se impostate il blocco della memorizzazione dei cookie, GianniColangelo non può garantire un corretto funzionamento del sito Web. Alcune funzioni del sito potrebbero risultare non disponibili e potrebbe non essere più possibile visualizzare determinati siti Web. Inoltre, il blocco dei cookie non elimina la visualizzazione degli annunci pubblicitari. Semplicemente, questi non saranno più personalizzati in base ai vostri interessi e verranno riproposti con maggiore frequenza.

In ogni browser le impostazioni vengono modificate seguendo una diversa procedura. Se necessario, per definire impostazioni corrette utilizzate la funzione di Guida del browser.

Per disattivare i cookie su un telefono cellulare, consultate il relativo manuale per reperire ulteriori informazioni.

Informazioni più dettagliate relative ai cookie su Internet sono disponibili all'indirizzo http://www.aboutcookies.org/

Altri cookie/cookie imprevisti

Considerando il funzionamento di Internet e dei siti Web, non sempre siamo in grado di controllare i cookie che vengono memorizzati da terze parti attraverso il nostro sito Web. Questo vale soprattutto nei casi in cui la pagina Web contenga i cosiddetti elementi incorporati: testi, documenti, immagini o brevi filmati che sono archiviati altrove, ma vengono visualizzati nel o attraverso il nostro sito Web.
Di conseguenza, qualora nel sito Web venisse rilevato un cookie non imputabile ad uno dei servizi di terze parti elencato, vi preghiamo di comunicarcelo. In alternativa, potete contattare direttamente le terze parti interessate e chiedere informazioni sui cookie che inviano, a quali scopi, qual è la loro durata e come garantiscono la privacy degli utenti.