Il primo provvedimento sul cartello bancario in italia (abi)
- Commenta per primo!
- dimensione font riduci dimensione font aumenta la dimensione del font
La Decisione della Commissione 87/103/CEE del 12 dicembre 1986 è la prima statuizione da parte di un'autorità uffciciale dell'esistenza di un cartello bancario in Italia che è dichiarato essere in aperto contrasto con l'art. 85 del Trattato CE (poi art. 81 Trattato UE, indi art. 101 TFUE).
Due elementi balzano agli occhi per la loro attualità. Il primo è costituito dal grave rilevo che segue: Le banche estere con sede in Italia se desiderano beneficiare dei servizi offerti dall'ABI debbono aderirvi. In quanto membri esse firmano gli accordi non appena la loro attività si estende ai settori disciplinati dagli accordi. È così eliminata per le banche estere qualsiasi possibilità di far concorrenza alle banche italiane in quanto debbono rispettare le commissioni e le date di valuta indicate negli accordi; quindi manca loro la possibilità di stabilire un elemento fondamentale della concorrenza: il prezzo del servizio prestato. In tali condizioni la penetrazione delle banche estere sul mercato italiano è resa più difficile e il mercato non può presentare quel normale sviluppo che sarebbe possibile in mancanza di accordi. Le restrizioni sono tanto più gravi in quanto possono condurre alla totale eliminazione della concorrenza, già ridotta, proveniente dalle banche estere.
Ciò che vale per le banche estere vale anche per quelle italiane, come ricorda la Cassazione nella sentenza emessa a Sezioni Unite del 4 novembre 2004 n. 21095.
Il secondo rilievo, anche questo di pregnante attualità è costituito dal fatto che alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione da parte di terzi in ordine agli accordi notificati il cui contenuto essenziale è stato pubblicato in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17. Oggi come allora, le associazione dei consumatori preferiscono -chissà perché- fare accordi con le banche piuttosto che costituirsi contro di esse nelle sedi deputate....
Nel 1986 il Commissario all'antitrust era Peter Sutherland.
Il Testo della Decisione 87/103/CEE tratto dalla Gazzetta Ufficiale della CE:
31987D0103
87/103/CEE: Decisione della Commissione del 12 dicembre 1986 relativa ad una
procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/31.356 - ABI) (Il testo in
lingua italiana è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 043 del 13/02/1987 PAG. 0051
*****
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 1986
relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE
(IV/31.356 - ABI)
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(87/103/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di
applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (1), modificato da ultimo dall'atto di
adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 2, 4, 6 e 8,
vista la domanda di attestazione negativa e la notifica presentata l'11 ottobre 1984
dall'Associazione bancaria italiana, piazza del Gesù, 49, Roma concernente una serie
di accordi e raccomandazioni interbancarie,
visto il contenuto essenziale della domanda e della notifica pubblicato (2)
conformemente all'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17,
previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni
dominanti,
considerando quanto segue:
I FATTI
I. NOTIFICA
A. L'Associazione bancaria italiana (ABI)
(1) L'Associazione bancaria italiana (ABI) è un'associazione senza scopo di lucro che
raggruppa alcune banche e istituti finanziari e creditizi e le loro associazioni allo
scopo di tutelare gli interessi dei suoi membri e di studiare ed esaminare i problemi
che riguardano i settori bancario e finanziario.
(2) Per raggiungere tali fini l'ABI si prefigge di:
a) rappresentare gli interessi collettivi degli aderenti;
b) cooperare con le istituzioni pubbliche e gli organismi economici e sociali per la
soluzione dei problemi riguardanti i settori bancario e finanziario;
c) informare e assistere gli aderenti;
d) promuovere studi e ricerche sui problemi bancari e finanziari;
e) promuovere tra gli aderenti scambi di informazioni, intese, accordi su temi di
interesse comune.
(3) L'ABI comprende tre categorie di membri:
a) membri effettivi: gli istituti finanziari e creditizi con sede in Italia;
b) membri corrispondenti: le filiali estere di banche italiane;
c) membri di diritto: le associazioni professionali delle varie categorie di enti creditizi.
I membri corrispondenti e i membri di diritto non hanno diritto di voto all'assemblea.
(4) All'ABI aderiscono praticamente tutti gli istituti di credito, aziende di credito
ordinario e istituti di credito speciale nonché gli istituti e le società finanziari
(società finanziarie, di leasing, ecc.). Il 31 dicembre 1984 operavano in Italia 1 096
enti creditizi con un totale di 12 965 sportelli.
(5) Gli organi dell'ABI sono: l'assemblea, il consiglio, il comitato esecutivo, il
presidente, i sindaci. Il comitato esecutivo ha competenza per l'approvazione di
accordi interbancari e per la formulazione di raccomandazioni relative all'applicazione
uniforme delle commissioni per i servizi bancari.
B. Contenuto della notifica
(6) L'11 ottobre 1984 l'ABI ha notificato alla Commissione una serie di dieci accordi e
di cinque raccomandazioni conclusi su intervento dell'associazione. Gli accordi e le
raccomandazioni notificate possono essere così suddivisi:
- accordi relativi alle relazioni fra banche;
- accordi relativi alle relazioni tra le banche e i loro clienti;
- raccomandazioni relative alle commissioni minime da praticare nei rapporti con la
clientela.
(7) a) Accordi relativi alle relazioni fra banche:
- accordo per il servizio di incasso e/o accettazione di effetti e documenti sull'Italia;
- accordo per il servizio di incasso di assegni bancari e di altri titoli di credito
pagabili in Italia;
- accordo interbancario per un nuovo tipo unificato di assegno turistico in lire;
- convenzione interbancaria Bancomat;
- RID (Rapporti interbancari diretti);
- RIBA (Ricevute bancarie);
(8) b) Accordi relativi alle relazioni tra le banche ed i loro clienti:
- accordo per le operazioni in divisa estera e/o in lire di conto estero;
- accordo per le condizioni minime da applicare dalle aziende di credito per il servizio
delle cassette di sicurezza;
- accordo per le condizioni minime da applicare dalle aziende di credito per il servizio
depositi a custodia;
- accordo per l'applicazione di una commissione di negoziazione per cassa di assegni
turistici espressi in valuta estera.
(9) c) Raccomandazioni relative alle commissioni minime da applicare ai clienti:
- accordo interbancario per le condizioni;
- indicazioni in materia di commissioni relative a richieste da parte delle società di
revisione di dati contabili ai fini della revisione;
- commissioni da percepire da banche estere per notizie e dati forniti ai fini della
revisione dei conti;
- diritti da percepire nei confronti della clientela per la gestione dei buoni ordinari del
tesoro;
- servizio di incasso delle bollette telefoniche della Sip.
II. PROCEDURA
A. Comunicazione degli addebiti
(10) A seguito della notifica, la Commissione, tramite una comunicazione degli
addebiti inviata il 2 agosto 1985, ha informato l'ABI che in applicazione dell'articolo
85 del trattato CEE intendeva:
1. constatare che le condizioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1
risultavano soddisfatte per i seguenti accordi:
- accordo per il servizio di incasso e/o accettazione di effetti e documenti sull'Italia;
- accordo per il servizio di incasso di assegni bancari e di altri titoli di credito
pagabili in Italia;
- accordo per le operazioni in divisa estera e/o in lire di conto estero;
- accordo per l'applicazione di una commissione di negoziazione per cassa di assegni
turistici espressi in valuta estera;
- accordo interbancario per le condizioni, tuttavia limitato ai capitoli e punti
seguenti:
- capitoli da VII a XIII;
- punto 8, lettera c) del capitolo II relativo alla commissione di trasferimento
mediante telegramma, telex e telefono;
- punto 1 del capitolo III per quanto riguarda la commissione sul massimo scoperto;
(11) 2. constatare che le condizioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 non
erano soddisfatte per i seguenti accordi:
- convenzione interbancaria Bancomat;
- RID;
- procedura RIBA;
- servizio di incasso delle bollette telefoniche; - accordo per le condizioni minime da
applicare per il servizio delle cassette di sicurezza;
- accordo sulle condizioni minime da applicare per il servizio depositi a custodia
chiusi;
(12) 3. constatare che, tenuto conto delle argomentazioni addotte nella notifica, le
condizioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 risulta- vano soddisfatte per il
seguente accordo:
- accordo interbancario per un nuovo tipo unificato di assegno turistico in lire;
(13) 4. riservare per il momento la sua posizione sui capitoli da I a VI dell'accordo
interbancario per le condizioni in materia di tassi passivi a attivi in attesa dei risultati
di un'eventuale fase istruttoria supplementare per verificare gli elementi comunicati
e la fondatezza delle argomentazioni contenute nella notifica.
B. Posizione dell'ABI
(14) Dopo aver inviato le sue osservazioni scritte, in un colloquio tra i
rappresentanti della Commissione ed i rappresentanti dell'ABI, questi ultimi avevano
dichiarato, per quanto riguarda gli accordi oggetto della comunicazione degli
addebiti, di essere disposti ad abolire gli accordi seguenti:
(15) - Accordo per le operazioni in divisa estera e/o in lire di conto estero. Da tale
accordo - pur mantenendo il capitolo 3 - sono eliminati soltanto i due primi capitoli e
cioè
i) fissazione dei criteri di riferimento per determinare gli interessi a favore della
banca acquirente da pagare da parte della banca cedente in caso di ritardo nella
trasmissione delle divise,
ii) condizioni da applicare agli ordini di pagamento da parte di emigrati o per conto di
emigrati.
- Accordo per l'applicazione di una commissione di negoziazione per cassa di assegni
turistici espressi in valuta estera.
- Accordo per le condizioni;
I capitoli da VII a XIII concernenti le commissioni e le date di valuta applicabili nei
rapporti con la clientela sono eliminati, tranne i paragrafi da 11 a 19 del capitolo VII
che riguardano le commissioni e le date di valuta applicabili nei rapporti interbancari.
Sono altresì eliminate in quanto disposizioni tra banche e clientela le disposizioni del
capitolo II, punto 8-c (commissione di trasferimento mediante telegramma, telex e
telefono) e del capitolo III, punto 1 (commissione sul massimo scoperto);
- Indicazioni in materia di commissioni relative a richieste di dati contabili;
- Commissioni da percepire da banche estere per notizie e dati forniti ai fini della
revisione dei conti;
- Diritti da percepire nei confronti della clientela per la gestione dei buoni ordinari del
tesoro (BOT).
Per questi accordi, la Commissine ricorda che nella comunicazione degli addebiti,
aveva ritenuto questi accordi contrari all'articolo 85, paragrafo 1 e non suscettibili di
beneficiare dall'esenzione di cui al paragrafo 3 del detto articolo.
C. La situazione attuale
Attualmente rimangono sette accordi, oggetto di una attestazione negativa, tre
oggetto di una esenzione e due parti di un accordo oggetto di una riserva
d'intervento della Commissione.
(16) 1. Accordi oggetto di una attestazione negativa.
- Convenzione interbancaria Bancomat;
- RID;
- Procedura RIBA;
- Accordo per le operazioni in divisa estera e/o in lire in conto estero (capitolo 3);
- Accordo per le condizioni minime da applicare per il servizio delle cassette di
sicurezza;
- Accordo per le condizioni minime da applicare per il servizio di depositi a custodia
chiusi;
- Servizio di incasso delle bollette telefoniche.
(17) 2. Accordi oggetto di un'esenzione:
- Accordo per il servizio di incasso e/o accettazione di effetti e documenti sull'Italia,
- Accordo per il servizio di incasso di assegni bancari ed altri titoli di credito pagabili
in Italia,
- Accordo interbancario per un nuovo tipo unificato di assegno turistico in lire.
(18) 3. Parti dell'accordo sulle condizioni non contemplate dalla presente decisione.
Nella comunicazione degli addebiti, la Commissione aveva riservato la sua posizione
per quanto riguarda i capitoli da I a VI relativi ai tassi passivi ed attivi. Per quanto
riguarda tali capitoli, nella notifica l'ABI aveva comunicato gli elementi seguenti:
- le indicazioni in materia di tassi sono da tempo inoperanti; - fino al 31 marzo 1982 è
stato in vigore un accordo che stabiliva un limite massimo per gli interessi da
corrispondere ai clienti rispetto all'importo dei depositi; tuttavia, soprattutto negli
ultimi anni, l'accordo non è stato rispettato in quanto l'entità dei tassi previsti si
discostava troppo da quella dei tassi di mercato;
- per quanto riguarda i tassi attivi a decorrere dal 1970 le banche non sono più
state vincolate dagli accordi;
- dal 1o maggio 1975 il comitato esecutivo dell'ABI provvede a dichiarare il livello del
« prime rate »; tuttavia tale indicazione non vincola le banche che mantengono la
facoltà di scaglionare il livello dei loro tassi;
- il « prime rate » che è determinato tenendo conto dei tassi del mercato monetario
(tasso ufficiale di sconto, tassi dei BOT), delle previsioni congiunturali e degli
orientamenti di politica monetaria, non fa che rispecchiare la situazione esistente sul
mercato monetario;
- dal febbraio 1983 il carattere indicativo del « prime rate » ed anche del «top rate»
è stato formalmente confermato: la determinazione dei tassi attivi è competenza
delle banche e l'ABI si limita a dare le indicazioni statistiche sul « prime rate » medio
sul sistema bancario;
La riserva fatta nella comunicazione degli addebiti è giustificata dalla necessità di
verificare gli elementi e la fondatezza degli argomenti addotti nella notifica alla luce
di una esperienza opportunamente protratta, di conseguenza pare opportuno
mantenerla.
(19) Inoltre la decisione non riguarda i paragrafi da 11 a 19 del capitolo VII
dell'accordo concernente le commissioni e le valute applicabili nei rapporti
interbancari.
Per quanto riguarda detti paragrafi, va tenuto conto che l'ABI, pur
raccomandandone l'applicazione, è in attesa che gli organi dell'associazione possano
adottare le decisioni più convenienti in materia. La data prevista per l'adozione di tali
decisioni non è ancora fissata ed è quindi opportuno formulare una riserva
d'intervento della Commissione in proposito.
III. CONTENUTO ESSENZIALE DEGLI ACCORDI OGGETTO DELLA DECISIONE
(20)
1. Accordo per il servizio d'incasso e/o accettazione di effetti e documenti sull'Italia
L'accordo, entrato in vigore il 1o ottobre 1968, stabilisce le regole e modalità
tecniche per lo svolgimento del servizio d'incasso nonché del servizio di
accettazione di effetti e di documenti sull'Italia per quanto riguarda le relazioni tra le
banche coinvolte. Nel quadro della procedura tecnica per la segnalazione del ritorno
impagato del circuito « incassi speciali » rapidi (termine massimo 15 giorni) l'accordo
prevede in più l'importo fisso, che costituisce la remunerazione della banca che ha
segnalato l'impagato.
(21)
2. Accordo per il servizio di incasso di assegni bancari ed altri titoli di credito pagabili
in Italia
L'accordo, entrato in vigore il 27 ottobre 1969, indica le regole e le modalità
tecniche dello svolgimento del servizio di incasso di assegni bancari ed altri titoli di
credito per quanto riguarda i rapporti tra banche. In tale contesto tecnico, l'accordo
fissa delle valute uniformi per l'addebitamento e l'accreditamento di assegni ed altri
titoli da applicare tra le banche che chiedono il servizio, quelle che lo prestano e gli
eventuali intermediari.
(22)
3. Accordo per un nuovo tipo unificato di assegno turistico in lire
L'accordo, entrato in vigore il 1o marzo 1980, stabilisce le regole per l'emissione, la
circolazione e il pagamento di assegni turistici e propone tipi unificati di assegni
turistici.
Esso comporta aziende di credito emittenti che emettono gli assegni e aziende di
credito corrispondenti che divengono consegnatarie, le quali non emettono, ma si
limitano a vendere gli assegni.
La parte tecnica dell'accordo precisa le modalità applicabili
- alla spedizione e custodia degli assegni;
- all'utilizzazione degli assegni in Italia o altrove,
- al rimborso degli assegni utilizzati, smarriti, sottratti, distrutti e annullati prima
dell'emissione o inutilizzati,
- nonché le caratteristiche (colore, formato) degli assegni unificati.
In tale contesto l'accordo stabilisce:
- la remunerazione delle banche corrispondenti consegnatarie,
- la remunerazione della banca emittente,
- e la valuta di addebitamento alla banca corrispondente dell'importo dei titoli
venduti. L'accordo ricorda che, nella determinazione della commissione abituale da
far pagare al cliente, bisogna tener conto della remunerazione del membro
emittente.
La commissione che comprende le remunerazioni, è fissata in percentuale
dell'importo degli assegni venduti. (23)
4. Convenzione interbancaria Bancomat
La convenzione definisce i criteri per la creazione in Italia di un sistema di sportelli
automatici continui. Esistono due categorie di membri:
- attivi: le banche che installano sportelli automatici e rilasciano ai loro clienti le
carte Bancomat;
- passivi: le banche che non installano sportelli automatici, ma rilasciano ai loro
clienti le carte Bancomat, senza peraltro poter superare un massimo di carte
definito.
I membri s'impegnano a non partecipare in Italia ad altre reti o organizzazioni
analoghe. Non sono ammessi prelievi superiori ad un massimo giornaliero o mensile.
I membri s'impegnano ad aderire al sistema per tre anni a decorrere dal 1o ottobre
1983. Per la revoca dell'adesione è richiesto un preavviso di tre mesi. I membri che
non rispettano gli accordi e i regolamenti, possono essere esclusi su iniziativa
dell'ABI.
I regolamenti stabiliscono i criteri e le modalità pratiche necessarie per la
realizzazione del sistema.
Tra l'altro essi stabiliscono:
- le condizioni di gestione del servizio (data di valuta della banca pagante alla banca
emittente, commissioni per ciascuna operazione e loro ripartizioni tra la banca
pagante e la banca emittente) e la ripartizione tra i membri dei costi di gestione;
- il logotipo;
- il piano per gli sportelli e i criteri per determinare il numero di sportelli da distribuire
a ciascun membro e la loro ubicazione;
- le condizioni generali per disciplinare le relazioni con i clienti utilizzatori;
- il regolamento degli standard della procedura « prelievi »;
- le informazioni da inserire nella trasmissione dei dati contabili;
- le informazioni da inserire negli elenchi da trasmettere da parte della società
incaricata della gestione.
(24)
5. RID (Rapporti interbancari diretti)
L'accordo stabilisce la procedura tecnica per il servizio di incasso mediante
addebitamento preventivamente autorizzato su un conto di credito derivante da
obbligazioni contrattuali che prevedono pagamenti periodici a scadenza determinata
(ad esempio gas, elettricità). L'accordo fissa:
- la valuta che la banca ordinante deve applicare per l'addebitamento alla banca
domiciliataria dell'ammontare da incassare;
- la commissione per la banca domiciliataria;
- la commissione per la SIA (società di gestione);
(25)
6. RIBA (Ricevute bancarie)
L'accordo definisce la procedura tecnica per il servizio di incasso mediante ricevuta
bancaria e la gestione interbancaria di tali ricevute.
Il cliente creditore trasmette alla banca ordinante i dati delle ricevute all'incasso (su
supporto magnetico per essere informatizzati) che, tramite la SIA, saranno
trasmesse alle banche domiciliatarie le quali sono incaricate della stampa dell'avviso
di scadenza, della stampa della ricevuta e dell'incasso. L'accordo stabilisce:
- le commissioni da pagare e le date di valuta da applicare in caso di incasso;
- e i diritti da pagare o le date di valuta in caso di ritorno di ricevute impagate.
L'accordo è entrato in vigore il 15 gennaio 1985.
(26)
7. Accordo per le operazioni in divisa estera e/o in lire di conto estero
L'accordo fissa le condizioni e le regole per l'esecuzione degli ordini di trasferimento
di disponibilità di conto estero in lire che le banche autorizzate italiane sono tenute
ad applicare nei riguardi sia delle banche estere, sia delle altre banche italiane
autorizzate. Delle sanzioni sono previste in caso di ritardo nel trasferimento delle
disponibilità di conto estero in lire. L'accordo è entrato in vigore il 14 febbraio 1972.
(27)
8. Accordo per le condizioni minime da applicare per il servizio delle cassette di
sicurezza
L'accordo stabilisce le condizioni minime da applicare per la locazione delle cassette
di sicurezza.
Le condizioni sono stabilite in funzione del volume della cassetta di sicurezza e del
numero delle cassette.
L'accordo è entrato in vigore il 1o luglio 1978.
(28)
9. Accordo per le condizioni minime per il servizio « deposito a custodia chiuso »
L'accordo stabilisce le condizioni minime per ogni deposito e le condizioni minime e
massime in funzione del volume.
L'accordo è entrato in vigore il 1o gennaio 1980.
(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
(2) GU n. C 251 dell'8. 10. 1986, pag. 2.
(29)
10. Servizio di incasso delle bollette telefoniche (Sip)
Quest'accordo indica la procedura per il pagamento delle fatture telefoniche
mediante addebitamento e mediante pagamento allo sportello della banca
prevedendo:
a) per il pagamento mediante addebito in conto:
- la data di valuta per la banca domiciliataria;
- la commissione a carico del cliente che ha fatto la domiciliazione;
- la quota parte della SIA;
b) per il pagamento agli sportelli, l'importo a carico del pagante e della Sip.
(30)
IV. OSSERVAZIONI DEI TERZI
Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione da parte di terzi in ordine agli
accordi notificati il cui contenuto essenziale è stato pubblicato in conformità
dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17. La sua attenzione è stata
attirata sulla supposta esistenza di una pratica concordata supplementare, la quale,
a verifica fatta, non ha potuto essere provata.
VALUTAZIONE GIURIDICA
I. ARTICOLO 85, PARAGRAFO 1
A. Imprese
1. Imprese
(31) Ai sensi dell'articolo 85 le banche e gli organismi finanziari aderenti all'ABI sono
imprese; inoltre le loro associazioni aderenti all'ABI sono associazioni di imprese.
L'ABI che raggruppa tali imprese e tali associazioni costituisce una associazione di
imprese.
2. Accordi tra imprese
(32) Gli accordi notificati costituiscono accordi tra imprese aderenti all'ABI.
Le circolari tramite le quali l'ABI, su decisione del comitato esecutivo, ha continuato
ad adattare il contenuto tecnico degli accordi alla situazione del mercato e a
raccomandarne l'applicazione, costituiscono decisioni di un'associazione di imprese ai
sensi dell'articolo 85.
B. Valutazione degli accordi notificati
1. Accordi non contemplati dall'articolo 85,
paragrafo 1
(33) Ai seguenti accordi non è applicabile l'articolo 85, paragrafo 1 in quanto essi
non prevedono restrizioni della concorrenza o presentano restrizioni di concorrenza
che non pregiudicano sensibilmente il commercio tra Stati membri.
a) Non ha l'effetto di restringere la concorrenza
Accordo per le operazioni in divisa estera e/o in lire di conto estero (capitolo 3)
(34) Uno degli scopi dell'accordo consiste nel garantire che il trasferimento di lire di
conto estero nel quadro del sistema bancario avvenga entro un termine massimo di
un giorno tenuto conto della data di valuta indicata dalla banca estera ordinante. A
tale scopo, tra l'altro, l'accordo prevede che nell'eventualità di ritardi nell'esecuzione
di ordini di trasferimento, la banca italiana responsabile del ritardo, avendo
effettuato il trasferimento ad una data posteriore di più di un giorno alla data di
valuta indicata, è tenuta a rimborsare gli interessi eventualmente pagati dalla banca
destinataria. Trattasi di uno strumento tecnico che sanziona l'inosservanza di
obblighi e che mira ad accelerare i trasferimenti senza porre ostacoli all'attività
concorrenziale delle banche.
L'accordo non ha dunque per effetto di restringere la concorrenza.
b) Non hanno l'effetto di pregiudicare sensibilmente il commercio tra Stati membri i
seguenti accordi:
convenzione interbancaria Bancomat
RID (rapporti interbancari diretti)
RIBA (ricevute bancarie)
servizio d'incasso delle bollette del telefono.
(35) Grazie a tali accordi si cerca di realizzare una normalizzazione ed una
razionalizzazione delle operazioni bancarie sul piano nazionale; essi riguardano
dunque soltanto i rapporti tra banche.
Oltre alle modalità tecniche, gli accordi precisano l'importo delle commissioni e le
date di valuta che costituiscono la remunerazione del servizio prestato. La
fissazione di tale remunerazione costituisce una restrizione della concorrenza nel
senso che la libertà delle banche di fissare il prezzo della prestazione sia dal lato
dell'offerta che da quello della domanda è soppressa. Inoltre la fissazione di tale
elemento potrebbe indirettamente influenzare anche la determinazione delle
condizioni verso la clientela e limitare dunque la libertà delle banche di determinare i
prezzi a carico dei loro clienti. (36) L'accordo Bancomat, inoltre, prevede una
clausola d'esclusività che, impedendo alle banche partecipanti di aderire ad un'altra
eventuale rete concorrente, costituisce una restrizione di concorrenza.
(37) Tuttavia, tali accordi non pregiudicano sensibilmente il commercio tra Stati
membri per i seguenti motivi:
- i servizi interbancari cui si applicano gli accordi si limitano al territorio nazionale
italiano e riguardano attività economiche che per clausola contrattuale o per la loro
stessa natura possono svolgersi unicamente nel territorio italiano;
in effetti, da un lato, per delle ragioni tecniche, l'utilizzazione della carta Bancomat
non è possibile oltre le frontiere italiane; gli altri accordi, in secondo luogo,
riguardano i pagamenti per contratti di somministrazione (gas, elettricità, telefono)
limitati al territorio italiano o i pagamenti per prestazioni di servizi (locazione ecc.)
sul solo territorio italiano; per quanto riguarda la clausola d'esclusività dell'accordo
Bancomat, questa non pregiudica in modo sensibile il commercio fra gli Stati membri
poiché l'eventualità della creazione di una rete concorrente in Italia è poco probabile
attualmente e, quindi, la restrizione non ha effetti pratici;
- per quanto riguarda l'incidenza sulle condizioni praticate ai clienti, essa pare molto
modesta sul costo finale del servizio alla clientela, e il servizio prestato riguarda
delle attività economiche che interessano in misura del tutto indiretta il commercio
tra Stati membri, come si è spiegato al primo trattino;
- inoltre la partecipazione a questi accordi delle succursali italiane di istituti stranieri
è limitata.
(38) - Accordo per le condizioni minime da applicare per il servizio delle cassette di
sicurezza.
- Accordo sulle condizioni minime da applicare per il servizio di deposito a custodia
chiuso.
I due accordi citati, nella misura in cui fissano le condizioni da applicare alla
clientela, hanno l'effetto di restringere, anzi addirittura di sopprimere, la libertà delle
banche firmatarie di fissare i prezzi dei loro servizi.
(39) Anche se in questi casi l'accordo riguarda direttamente le condizioni alla
clientela ed è teoricamente possibile un pregiudizio del commercio intracomunitario,
l'oggetto medesimo del servizio esclude che esso possa essere sensibile.
(40) In effetti, l'operazione medesima del deposito in cassetta di sicurezza o del
deposito a custodia chiuso esclude l'intenzione di utilizzare i beni o i valori mobiliari
per scambi; inoltre, tenuto conto della situazione geografica, lo sviluppo e
l'intensificazione a un livello di un certo rilievo di una corrente di scambi di questi
servizi tra l'Italia e gli altri Stati membri pare poco verosimile.
2. Accordi contemplati dall'articolo 85,
paragrafo 1
(41) Ai seguenti accordi si applica l'articolo 85, paragrafo 1:
- accordo per il servizio di incasso e/o accettazione di effetti e documenti sull'Italia;
- accordo per il servizio di incasso di assegni bancari ed altri titoli di credito pagabili
in Italia;
- accordo interbancario per un nuovo tipo unificato di assegno turistico in lire.
a) Restrizione di concorrenza
(42) Detti accordi restringono, anzi addirittura eliminano la libertà degli aderenti
all'ABI di determinare autonomamente la remunerazione dei servizi bancari chiesti o
offerti. Ciascun aderente all'ABI, sia esso un'azienda di credito che chiede il servizio
o un'azienda a cui è chiesto di prestare il servizio deve rispettare le commissioni e le
date di valuta indicate dagli accordi. La concorrenza su un elemento essenziale del
comportamento commerciale delle banche, cioè il prezzo, non può più esplicarsi
normalmente.
(43) La fissazione delle commissioni e delle date di valuta influenza la possibilità per
le banche partecipanti di decidere quali condizioni intendano riservare alla clientela
in funzione della loro situazione interna di redditività - specie per quanto riguarda il
costo delle operazioni - della loro specializzazione e della loro politica commerciale.
(44) La libertà di comportamento delle aziende partecipanti che rappresentano la
totalità del settore bancario italiano e le possibilità di scelta degli utilizzatori sono
ristrette. In particolare, la clientela non ha più la stessa possibilità, esistente solo in
assenza degli accordi, di avvantaggiarsi di una concorrenza a livello delle condizioni,
né può trarre alcun profitto dal fatto di affidare ad una specifica azienda di credito
l'insieme dei servizi di cui ha bisogno.
(45) Le banche estere con sede in Italia se desiderano beneficiare dei servizi offerti
dall'ABI debbono aderirvi. In quanto membri esse firmano gli accordi non appena la
loro attività si estende ai settori disciplinati dagli accordi. È così eliminata per le
banche estere qualsiasi possibilità di far concorrenza alle banche italiane in quanto
debbono rispettare le commissioni e le date di valuta indicate negli accordi; quindi
manca loro la possibilità di stabilire un elemento fondamentale della concorrenza: il
prezzo del servizio prestato. In tali condizioni la penetrazione delle banche estere
sul mercato italiano è resa più difficile e il mercato non può presentare quel normale
sviluppo che sarebbe possibile in mancanza di accordi. Le restrizioni sono tanto più
gravi in quanto possono condurre alla totale eliminazione della concorrenza, già
ridotta, proveniente dalle banche estere.
b) Pregiudizio del commercio tra Stati membri
(46) A causa della partecipazione all'ABI di tutti gli istituti finanziari e di credito
stabiliti in Italia, e quindi anche delle succursali italiane di organismi stranieri, nonché
delle filiali estere delle banche italiane, questi accordi ABI sono tali da pregiudicare
sensibilmente il commercio fra Stati membri.
(47) A causa della notevole importanza del commercio internazionale italiano e
dell'interpenetrazione dei mercati nazionali ed internazionali dei capitali, le operazioni
effettuate dalle banche aderenti all'ABI con l'estero e/o in divise estere
rappresentano una larga parte del totale delle loro operazioni. Nel 1982 i fondi
amministrati dalle banche estere hanno rappresentato il 2,39 % del totale della
raccolta in Italia. Non è escluso che la quota di mercato delle banche estere
sarebbe stata superiore se esse fossero state libere di fissare i prezzi dei loro servizi
e pertanto di fare una effettiva concorrenza alle banche italiane.
(48) Inoltre considerando che in Italia nel 1984 l'importazione è stata del 32 % del
totale dei consumi interni e l'esportazione è stata circa il 25 % del prodotto interno
lordo; che il 42 % circa delle importazioni è di origine comunitaria e il 46 % delle
esportazioni è destinato ad altri paesi membri e che tutte queste operazioni sono
effettuate tramite banca, si può concludere che, almeno nei limiti delle operazioni
disciplinate dagli accordi in questione, il commercio tra Stati membri è direttamente
pregiudicato dagli accordi ABI.
(49) I servizi previsti dagli accordi possono riguardare non solamente operazioni
interne al territorio italiano ma anche operazioni oltre frontiera. La procedura «
incassi speciali », per la quale la remunerazione della banca domiciliataria è fissata
dall'accordo per il servizio d'incasso e/o accettazione d'effetti e documenti sull'Italia,
può essere utilizzata per delle richieste di pagamento in provenienza da altri Stati
membri.
(50) L'accordo per il servizio di incasso di assegni bancari ed altri titoli di credito
prevede direttamente l'applicabilità delle date di valute indicate ai conti esteri in lire
ed in titoli di credito in valuta rimessi per l'incasso.
(51) Infine l'accordo per un nuovo tipo unificato di assegno turistico in lire avendo
per scopo di facilitare i pagamenti dei residenti in Italia in altri Stati membri e dei
residenti in altri Stati membri in Italia concerne espressamente delle operazioni da e
per l'estero.
(52) Inoltre questo pregiudizio è tanto più sensibile in quanto gli accordi ABI
concernono pure i servizi forniti alla clientela straniera, data l'importanza di questa
clientela.
II. ARTICOLO 85, PARAGRAFO 3
Le quattro condizioni richieste per ottenere un'esenzione a titolo dell'articolo 85,
paragrafo 3 sono soddisfatte nei casi sotto descritti per i seguenti motivi.
A. Miglioramento della distribuzione dei servizi e promozione del progresso tecnico
Gli accordi in questione soddisfano un'esigenza di normalizzazione e di
razionalizzazione dei servizi offerti.
1. Normalizzazione
(53) Trattandosi di servizi bancari che possono essere chiesti dovunque in Italia e
che implicano l'intervento di una o più banche, la semplificazione e l'uniformazione
delle procedure contribuiscono certamente a migliorarne la prestazione. In effetti,
anche se è possibile per una banca conoscere ed adeguarsi alle procedure tipiche
delle altre aziende operanti in Italia, prima dell'inizio della procedura per la
prestazione del servizio richiesto, è però impossibile concoscere a priori le aziende
corrispondenti future.
(54) L'impiego di formulari normalizzati e l'osservanza di regole procedurali uniformi
semplificano il lavoro di ciascuna banca interveniente. In funzione della fase in cui si
trova la procedura, ogni banca sa esattamente quale prestazione potrà esserle
chiesta ed inoltre, indipendentemente dalla sua corrispondente a monte o a valle,
può prevedere lo svolgimento di tutta l'operazione.
(55) La normalizzazione delle operazioni, consentendo il ricorso ad un sistema
automatizzato per il trasferimento dei titoli e degli assegni e per la gestione del
servizio, accelera lo svolgimento dell'operazione, migliora il sistema di pagamento,
agevola la diffusione degli assegni e dei titoli e accresce la rapidità di circolazione
del denaro. (56) L'uniformità della procedura e la normalizzazione delle operazioni
previste consentono l'accentramento presso società di gestione o istituti di
categoria di alcune operazioni, in particolare la compensazione delle commissioni
attive e passive relative ai servizi prestati.
Inoltre l'accentramento garantisce a ciascuna banca interveniente di limitare il
numero di rapporti e di raggruppare le spedizioni di dati e di titoli.
Per quanto riguarda più specificamente ciascun accordo, la normalizzazione
consente i seguenti miglioramenti:
(57) a) Accordo per il servizio di incasso e di accettazione di effetti e documenti
sull'Italia
Di solito il cliente che ha ceduto il titolo alla sua banca per l'incasso è informato del
mancato pagamento soltanto al momento in cui il titolo gli viene riconsegnato
materialmente. Sostituendo il supporto in carta con un supporto magnetico o meglio
grazie alla trasmissione « on line » si evitano perdite di tempo dovute alla spedizione
ed ai controlli manuali dei titoli. Inoltre, l'accentramento presso la Sia (società di
gestione) dei dati dei titoli non pagati consente di inviare a ciascuna banca tutti i
dati raggruppati su un unico supporto.
(58) b) Accordo per il servizio di incasso e di accettazione di assegni bancari ed altri
titoli di credito pagabili sull'Italia. Gli assegni incassati ogni anno sono centinaia di
milioni e sono tratti su circa 1 100 banche. In assenza di accordo tutte queste
operazioni dovrebbero essere compiute manualmente una alla volta e ciascuna
banca dovrebbe mantenere rapporti con tutte le altre banche.
L'accordo permette di limitare la massa dei rapporti. La rete di rapporti posta in
essere dall'accordo consente la compensazione dei crediti e dei debiti relativi agli
incassi. La compensazione è estremamente importante quando interviene uno dei
quattro istituti centrali di categoria (1) che rappresentano il 96,06 % degli istituti
finanziari in questione.
(59) c) Accordo per un nuovo tipo unificato di assegno turistico in lire
La normalizzazione degli importi, della presentazione e del prezzo del servizio
contribuisce a migliorare il sistema di pagamento. Gli assegni a importo fisso, nel
quadro del sistema, possono essere utilizzati fuori del paese dell'azienda di credito
che li ha emessi e incassati presso banche stabilite all'estero, in particolare negli
Stati membri della CEE. Grazie alla loro presentazione uniforme gli assegni turistici
possono essere incassati nella moneta locale di molti paesi, in particolare degli Stati
membri della CEE. In virtù dell'accordo tali assegni sono pagati integralmente, franco
di spese e commissioni, dagli sportelli di pagamento, elemento che ne facilita
l'accettazione da parte del settore non bancario. La fissazione dei prezzi dei servizi
semplifica la riscossione da parte delle banche paganti degli assegni che esse
accettano.
2. Razionalizzazione
(60) Gli accordi consentono una razionalizzazione delle procedure. In effetti, le
procedure proposte dagli accordi sono state determinate sulla base e in funzione
dell'esperienza delle banche più specializzate nella prestazione dei servizi di cui
trattasi. Le procedure che ne risultano sono pertanto efficaci e di semplice
esecuzione, essendo state eliminate tutte le operazioni il cui costo o la cui utilità
pratica non è giustificato.
B. Partecipazione degli utilizzatori
Ciascuno degli accordi in questione riserva vantaggi agli utilizzatori.
a) Accordo per il servizio d'incasso e/o accettazione di effetti e documenti sull'Italia
(61) L'accordo, prevedendo la rapida segnalazione dei ritorni impagati, offre i
seguenti vantaggi agli utilizzatori di questo servizio:
- la garanzia che l'importo fisso non supera il costo ottimale per le banche per il
fatto che, nella sua determinazione, è stato necessario tener conto delle esigenze
della banca che chiede il servizio, nonché di quelle della banca che è chiamata a
prestare il servizio;
- la possibilità di sospendere tempestivamente le eventuali forniture agli acquirenti
insolvibili;
- una migliore utilizzazione del capitale circolante dell'impresa; le banche, quando un
titolo è presentato all'incasso, pongono a disposizione del cliente cedente un
credito; ora un eventuale utilizzazione di tale credito se il debitore è insolvibile
obbligherebbe il cliente cedente a rimborsare il capitale utilizzato con tutti gli
annessi oneri finanziari; ciò può essere evitato grazie all'informazione tempestiva
dell'esistenza di un ritorno impagato.
b) Accordo per il servizio di incasso di assegni bancari ed altri titoli di credito
pagabili in Italia
(62) L'accordo che fissa date di valuta uniformi dà agli utilizzatori i seguenti
vantaggi:
- una pronta disponibilità dell'importo facciale e una pronta disponibilità del credito
aperto dalla banca per effetto della presentazione all'incasso di un assegno, grazie
allo svolgimento più rapido di tutta l'operazione;
- la fissazione delle date di valuta a un livello che non supera il livello ottimale per le
banche, in quanto per determinarne la durata si è dovuto tener conto:
- della valuta applicata dalle banche più efficienti,
- degli interessi, contrastanti, delle banche che sono più frequentemente richiedenti
del servizio e di quelle che sono più frequentemente prestatarie del servizio.
c) Accordo interbancario per un nuovo tipo unificato di assegno turistico in lire
(63) Gli utilizzatori del sistema di assegni turistici in lire ne traggono i seguenti
vantaggi:
- il portatore di assegni turistici dispone in pratica di tutte le monete europee; può
ritirare denaro liquido in funzione delle sue necessità presso enti creditizi di qualsiasi
paese estero che egli visita;
- egli può inoltre utilizzarli per pagare direttamente i suoi acquisti nel settore non
bancario all'estero dato che l'assegno è onorato per l'importo in moneta locale al
cambio del giorno, franco di spese;
- gli operatori del settore non bancario che accettano tali assegni sono certi di
ottenerne l'integrale pagamento dalle banche nazionali, franco di commissioni
d'incasso; l'attività commerciale di tale settore è dunque incentivata dalle possibilità
del pagamento diretto mediante assegni turistici;
- in caso di mancata utilizzazione, di smarrimeto, di sottrazione o di distruzione il
rimborso avvantaggia i portatori e i terzi che li accettano, fornendo loro una
garanzia supplementare.
C. Carattere indispensabile delle restrizioni
Le restrizioni imposte alle banche, siano esse quelle che chiedono un servizio o
quelle che lo prestano, sono indispensabili per una corretta prestazione dei servizi
contemplati dagli accordi.
(64) L'incasso in una località determinata di un titolo o assegno tratto su un'azienda
di credito data è un servizio che quest'ultima non può effettuare se non dispone di
agenzie o di corrispondenti nella località in questione. Accettando assegni o titoli
emessi da banche con sede in qualsiasi località d'Italia, le banche paganti prestano
un servizio a utilizzatori che non sono né loro clienti, né clienti di altre banche della
stessa località e il servizio non trova contropartita né compenso in prestazioni
reciproche equivalenti.
(65) Quando un servizio di questo tipo è prestato collettivamente dall'insieme delle
banche alla clientela bancaria, è indispensabile che le modalità di accettazione e di
compensazione degli assegni e dei titoli in questione siano determinate di comune
accordo tra le banche che chiedono il servizio e quelle che nelle varie località sono
chiamate a prestarlo.
(66) Nel quadro di accordi di questo tipo la fissazione comune ed uniforme della
remunerazione dei servizi è un elemento necessario della collaborazione tra le
banche che chiedono il servizio e le società di gestione o gli istituti di categoria
intervenienti e le banche chiamate a prestare il servizio grazie al quale la
compensazione viene centralizzata.
Se le commissioni differissero da banca a banca, sarebbero necessarie negoziazioni
bilaterali tra le 1 100 banche aderenti agli accordi per decidere, tra la banca che
chiede e la banca che presta il servizio, la remunerazione; qualsiasi compensazione
centralizzata sarebbe quindi impossibile e le spese di funzionamento del sistema
sarebbero considerevolmente accresciute.
(67) La restrizione imposta alle banche che prestano il servizio di non superare i
limiti massimi delle date di valuta e delle commissioni previste risulta necessaria per
evitare la riscossione di spese o commissioni supplementari non giustificate dal
servizio prestato.
D. Possibilità di concorrenza
Gli accordi in questione non danno alle banche aderenti la possibilità di eliminare la
concorrenza per una parte sostanziale dei servizi di cui trattasi.
(68) 1. Gli accordi non disciplinano direttamente le relazioni tra le banche e i loro
clienti. La concorrenza è dunque possibile a livello dei rapporti tra ciascuna banca e
la sua clientela. Le date di valuta e le commissioni sono traslate sulla clientela a
discrezione della banca che ha chiesto il servizio e che ne fa semplicemente un
elemento del costo finale del servizio prestato alla clientela. (69) Inoltre per i due
accordi sull'incasso, il cliente sceglie la banca non soltanto sulla base del costo del
servizio incasso in genere, ma anche sulla base del credito concesso dalla banca in
funzione dell'importo facciale dei titoli o assegni ceduti all'incasso. Ora tale elemento
della scelta non è limitato dagli accordi.
(70) Per quanto riguarda in particolare l'accordo sugli assegni turistici va notato che
in effetti chiunque si rechi in un paese estero ha in genere la scelta tra vari
strumenti di pagamento, quali divise in contanti del paese visitato, del paese
d'origine o di altri, buoni postali di pagamento, carte di credito, carte per distributori
automatici di biglietti, utilizzabili in più di un paese o assegni del sistema
Eurochèque.
(71) 2. Per quanto riguarda la concorrenza tra banche, l'accordo opera soltanto nei
casi in cui la banca che ha chiesto il servizio non dispone di una agenzia o di una
corrispondente nella località in cui deve essere prestato il servizio. Le banche
possono sempre regolamentare in modo diverso la prestazione di tali servizi mediante
accordi bilaterali.
III. ARTICOLI 6 E 8 DEL REGOLAMENTO N. 17
(72) In conformità dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento n. 17 è opportuno che
la presente decisione prenda effetto l'11 ottobre 1984, data della notifica degli
accordi in questione.
(73) In conformità dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento n. 17 è opportuno che
l'esenzione derivante dalla presente decisione sia concessa per la durata iniziale di
10 anni, tenuto conto delle seguenti considerazioni:
- le restrizioni concordate negli accordi non hanno portata considerevole,
- l'evoluzione tecnologica nei settori cui si riferiscono gli accordi non sembra tale da
comportare mutamenti importanti nel periodo indicato di validità della decisione.
(74) In conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, l'ABI, per consentire alla Commissione
di verificare che le condizioni di esenzione continuano ad essere soddisfatte durante
il periodo di validità, è tenuta ad informarla immediatamente di qualsiasi modifica alle
commissioni e alle date di valuta indicate negli accordi notificati,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sulla base degli elementi di cui dispone, la Commissione non ritiene di dover
intervenire in virtù dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE nei confronti dei
seguenti accordi:
- convenzione interbancaria Bancomat;
- RID (Rapporti interbancari diretti);
- procedura RIBA (ricevute bancarie);
- accordo per le operazioni in divisa estera e/o in lire di conto estero;
- accordo per le condizioni minime da applicare dalle aziende di credito per il servizio
delle cassette di sicurezza;
- accordo per le condizioni minime da applicare dalle aziende di credito per il servizio
depositi a custodia;
- servizio d'incasso delle bollette telefoniche,
notificati l'11 ottobre 1984 dall'Associazione bancaria italiana.
Articolo 2
In conformità dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE, le disposizioni
dell'articolo 85, paragrafo 1 sono dichiarate inapplicabili per il periodo dall'11 ottobre
1984 al 10 ottobre 1994 ai seguenti accordi:
- accordo per il servizio d'incasso e/o accettazione di effetti e documenti sull'Italia;
- accordo per il servizio di incasso di assegni bancari ed altri titoli di credito pagabili
in Italia;
- accordo per un nuovo tipo unificato di assegno turistico in lire.
Articolo 3
L'Associazione bancaria italiana è tenuta ad informare senza indugio la Commissione
di qualsiasi aggiunta o modifica apportata alle commissioni e alle date di valuta
indicate negli accordi di cui all'articolo 2 e di ogni nuovo accordo concluso fra i suoi
membri.
Articolo 4
L'Associazione bancaria italiana (ABI), Piazza del Gesù, 49, Roma, Italia, è
destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1986.
Per la Commissione
Peter SUTHERLAND
Membro della Commissione
(1) Gli istituti di categoria sono:
- Istituto centrale Banche popolari italiane (al 31. 12. 1984 145 aziende con 2 415
sportelli);
- Istituto centrale banche e banchieri (al 31. 12. 1984 119 aziende con 2 960
sportelli);
- Istituto di credito delle Casse di risparmio (ICCRI) (al 31. 12. 1984 79 casse con 3
510 sportelli e 10 altri Istituti con 131 sportelli);
- Istituto di credito delle Casse rurali e artigiane (Iccrea) (al 31. 12. 1984 691 casse
con 1 174 sportelli).
eur-lex | celex home | menu search | expert search | about celex
© Comunità europee, 1999 Tutti i diritti riservati
Lascia un commento
Ultimi da
- Le sezioni unite della Cassazione sulle fidejussioni e l'antitrust effimero
- Corte UE: Le sentenze Unicredit Bank Austria, Lexitor e le Baruffe Chiozzotte
- «Lexitor» e Corte costituzionale: esplode il contrasto tra il principio di proporzionalità e la formula esponenziale del Taeg
- La menzogna nel credito
- Le Sezioni Unite della Cassazione e la salvezza degli interessi moratori: il divorzio dalla matematica e la tutela del contraente forte