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Bankitalia avversa le disposizioni sull'usura

Nell’anno 2000, sul caso dei contratti di mutuo stipulati a tasso fisso prima dell’entrata in vigore della l. n. 108/1996 e divenuti usurari, interviene in rapida successione la Suprema Corte di Cassazione con le sentenze del 2 febbraio 2000, n. 1126, del 2 aprile 2000, n. 5286, del 17 novembre 2000, n. 14899. Il Supremo collegio fa intendere che, in mancanza di un adeguamento da parte bancaria, il passo successivo sarebbe l’applicazione della sanzione di cui al comma 2 dell’art. 1815 c.c. nova facie: «Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi».

 La rigidità delle banche discende dalla direttiva emanata dall’ABI con la circolare del 20 marzo 1997[1]che, in concreto, raccomanda loro di non adeguare i tassi. D’altro canto i clienti sono incatenati ai contratti di mutuo dalle eccessive penali per la loro anticipata estinzione, dall’ammortamento francese ad interesse composto che la rende antieconomica e dagli alti costi notarili per l’accensione di un nuovo mutuo per estinguere quello in essere.

Il Governatore della Banca d’Italia ANTONIO FAZIO scrive due lettere al Ministro del Tesoro, la prima il 4 dicembre 2000  e la seconda il  14 dicembre 2000 chiedendo un intervento legislativo che eviti alle banche di rinegoziare i mutui, evento che sarebbe disastroso per le casse delle medesime e, dunque, per l’interesse pubblico[2]. Il governo emana in fretta e furia - e non a caso usiamo il termine furia - il d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito poi nella l. 28 febbraio 2001, n. 24 (pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2001)[3]che ricalca in pieno i contenuti della raccomandazione contenuta nella citata circolare ABI del 1997. Anni dopo, a dimostrazione che la rinegoziazione dei mutui deve essere una regola e non un’eccezione in una economia di libero mercato, il legislatore emana la l. n. 40/2007 che tende ad agevolarla. L’esito dell’emanazione della l. n. 24/2001 è stato quello di neutralizzare tout court l’applicazione della l. n. 108/1996 nei contratti bancari, la quale è ormai tanto negletta che moltissime corti di merito non accolgono la richiesta di rilevazione del TEG o, sebbene in rari casi sia consentito l’accertamento e verificato il superamento del tasso soglia, non applicano nessuna delle sanzioni previste dalla l. n. 109/1996.


[1]Circolare ABI 20 marzo 1997, prot. LG/002047 in E. & F. Gianfelici,Le misure contro l’usura, Milano, 1998, 216.

[2]Per rafforzare la pressione sul legislatore, la Banca d’Italia dichiara che gli effetti sul sistema creditizio di una rinegoziazione dei mutui sarebbero stati nefasti, e lo fa prospettando cifre manifestamente incongrue, cfr.Gianni Colangelo, Trasparenza, concorrenza e soglie usurarie, Napoli, 2004, 77, nota 105.

[3]In dottrina commenta L. Cristofano, Usura: la tutela civile e penale dei danneggiati, Padova, 2001, 136-137: «La medesima rubrica del provvedimento normativo (“Interpretazione autentica della legge 7.3.1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura”) è oltremodo esplicita dell’obiettivo perseguito dal legislatore, evidentemente costretto a tale acrobazia da pressioni e spinte - non solo endogene - che intravedevano come eccessivamente sovversiva e destabilizzatrice l’interpretazione della riforma dell’usura introdotta nel 1996 che ne stavano dando soprattutto le più recenti pronunce giurisprudenziali»

Ultima modifica ilMartedì, 01 Ottobre 2013 20:42

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