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Il conflitto d'interesse in Bankitalia

bankitalia  abi

Nel 1926 con il R.D.L. N. 6 maggio n. 812, modificando l’art. 1 del R.D. 28 aprile 1910 n. 204, si assegnano alla Banca d’Italia il monopolio dell’emissione dei biglietti, l’esercizio esclusivo delle stanze di compensazione ed il compito di vigilanza sul sistema, con i limiti riferiti qui sopra. La natura giuridica rimane però inalterata e la Banca, pur svolgendo funzioni di interesse pubblico «non cessava di essere (…) una società privata per azioni, la quale esercitava l’attività bancaria a scopo essenzialmente di lucro. Ne risultava così una situazione contraddittoria (…) Infatti da una parte la Banca d’Italia (…) veniva ad avere il controllo dell’attività svolta da tutti gli altri istituti bancari (…) mentre dall’altra (…) veniva a trovarsi in diretta concorrenza con quei medesimi istituti sui quali esercitava il proprio controllo» (1).

 

Nel 1936 si risolve questo «anacronismo»(2). L’art. 20 del R.D. 12 marzo 1936, n. 375 dichiara la Banca d’Italia Istituto di diritto pubblico ed al suo Governatore si assegna di diritto la carica di Capo dell’Ispettorato per la difesa del risparmio e per l’esercizio del credito.  Si stabilisce che la struttura sia quella di società per azioni e la partecipazione al capitale della Banca d'Italia sia divisa in quote nominative riservate ad istituti di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale, istituti di previdenza, assicurazioni e Casse di Risparmio. Con R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067 si approva lo statuto della stessa, valido sino al 2006 dopo successive modifiche l’ultima delle quali deliberata dall’Assemblea generale dei partecipanti al  capitale,  a sua volta approvata con D.P.R. 24 aprile 1998 n. 43. I punti essenziali dello statuto immutabilmente sono sempre stati:

  • I poteri della Banca risiedono (art. 5) nell’Assemblea generale dei partecipanti; nel Consiglio superiore, nel Comitato del Consiglio superiore, nel direttorio costituito dal Governatore, dal direttore generale e da due vicedirettori generali.
  • Il Consiglio superiore (art. 19) della stessa Banca nomina e revoca il Governatore (3).
  • L’assemblea generale dei partecipanti (art. 14) nomina i consiglieri superiori.

Da ultimo l'articolo 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 ha incluso le fondazioni bancarie, i cui statuti sono stati adeguati ai sensi dell'articolo 28, comma 1, tra i soggetti che possono partecipare al capitale della Banca d'Italia a condizione che: a) abbiano un patrimonio almeno pari a 50 miliardi; b) operino secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, in almeno due province ovvero in una delle province autonome di Trento e Bolzano; c) prevedano nel loro ordinamento la devoluzione ai fini statutari nei settori rilevanti di una parte di reddito superiore al limite minimo stabilito dall'Autorità di vigilanza ai sensi dall'articolo 10. Riassumendo, le quote di partecipazione al capitale della Banca possono appartenere - oltre che a Casse di risparmio, a Istituti di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale, a istituti di previdenza e a istituti di assicurazione - anche a società per azioni esercenti attività bancaria, risultanti dalle operazioni di trasformazione delle Casse di Risparmio e degli Istituti di credito di diritto pubblico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, recante disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio, ovvero alle fondazioni bancarie.

Ai partecipanti è distribuito un dividendo - non superiore al 6 per cento del capitale nominale - sugli utili prodotti dall'Istituto, dopo l'accantonamento al fondo di riserva ordinaria di una quota massima del 20 per cento. Col residuo possono essere costituite eventuali riserve straordinarie, nel limite del 20 per cento degli utili complessivi. Ai partecipanti può essere distribuito, ad integrazione del dividendo, un ulteriore importo non eccedente il 4 per cento del capitale. La restante somma é devoluta allo Stato (articolo 54 dello Statuto).

Il quotidiano “Il Sole 24 Ore” del 16 febbraio 2002 ha riportato l’elenco dei maggiori partecipanti al capitale della Banca d’Italia (4).


                      

La Tabella  è tratta da Il Sole 24 Ore del 16 febbraio 2002 che ha indicato come fonte la Morgan Stanley, Central Bank Directory.

Da questo  quadro emerge come in tutti i sensi è appropriata la definizione di Banca delle Banche che fu data della Banca d’Italia (5).  Oltre a questo rilievo occorre rammentare che fino al 1990 la maggior parte delle Banche partecipanti sono di proprietà pubblica o mista (6).  Dal 1990, in seguito all’introduzione della legge n. 218/90, nota come legge Amato, si è disposta la privatizzazione delle Banche. Si recide, in tal modo, il cordone ombelicale che ha legato il Governo alla Banca d’Italia attraverso l’influenza delle Banche pubbliche partecipanti. (8)

Dal 2006 è in vigore il nuovo statuto della Banca d'Italia e sono resi pubblici sul sito web della Banca d'Italia (www.Bancaditalia.it)  i partecipanti al capitale. Le principali novità del nuovo statuto sono che il Governatore non è nominato a vita ma può essere rinnovato solo per due mandati e che la sua nomina avviene per iniziativa governativa pur dovendo essere approvato dal Consiglio Superiore. Resta immutato l'enorme potere esercitato dall'Assemblea dei Partecipanti attraverso il Consiglio Superiore che è nominato e revocato su sua iniziativa. In altri termini, resta attuale ed inalterato un enorme ed anticosticostituzionale conflitto d'interesse.

____________________________________________________________________

(1) E. Morone, Voce: Banca d’Italia, Dizionario Enciclopedico, Torino, 1955.

(2) Idem.

(2) La nomina del Governatore deve essere approvata con  Decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro sentito il Consiglio dei Ministri. L’intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro configura una sorta di ratifica formale; è un atto di gradimento che non si configura come un intervento decisionale.

(4) Secondo una fonte più recente: Gruppo Intesa (27,2%), Gruppo San Paolo IMI (17,23%), Gruppo Capitalia (11,15%), Gruppo Unicredito (10,97%), Gruppo Assicurazioni Generali (6,33%), INPS (5%), Banca Carige (3,96%), Banca Nazionale del Lavoro (2,83%), Banca Monte dei Paschi di Siena (2,50%), Gruppo Premafin-La Fondiaria (2,00%), Cassa di Risparmio di Firenze (1,85%), RAS-Riunione Adriatica di Sicurtà (1,33%),  Ricerche & Studi di Mediobanca, 2003, p. 1149.

(5) V. Azzolini, Voce: Banca d’Italia, Enciclopedia Bancaria, pubblicata sotto gli auspici della Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e della Assicurazione, Milano, 1942,  p. 197.

(7) Le Banche più importanti, all’epoca dell’entrata in vigore della legge bancaria del 1936 e sino agli anni ’90, sono controllate indirettamente dallo Stato tramite l'IRI.

(8) Testo tratto dal libro di Gianni Colangelo, Trasparenza, Concorenza e Soglie Usurarie, Simone, 2004, p. 41ss

Ultima modifica ilDomenica, 19 Gennaio 2014 11:59

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